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Ordinanza Interlocutoria — n. 9663/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax regional commission ruling on payment cartule validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9663/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to confirm first-instance rulings on payment cartules. The taxpayer argued the lower court failed to address specific procedural nullities and incorrectly validated cartules following partial annulment of underlying assessment notices. The court rejected these claims, noting the Regional Commission correctly applied progressive tax rates and the validity of cartules persists despite partial annulments of prior assessments.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 156, c.p.c.; Art. 112, c.p.c.; Art. 1, d.lgs. 546/1992: The Regional Tax Commission's confirmation of payment cartules is valid even if prior assessment notices were partially annulled, provided the tax base calculation respects progressive rates and the procedural requirements for nullity are strictly met.

Parole chiave

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tax appeal procedure payment cartule validity partial annulment effect progressive tax rates procedural nullity ricalcolo del reddito rettifica delle detrazioni ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.
Art. 156, comma 2, c.p.c.
Art. 132, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 36, comma 2, nn. 4 e 5, d.lgs. 546/1992
Art. 112 del c.p.c.
civ., per l’omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 del c.p.c., in ordine ai diversi vizi di illegittimità della cartella di pagamento dedotti nel ricorso introduttivo e devoluti dal contribuente all'esame della Commissione tributaria regionale.
Art. 1 e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
civ., per l’omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 del c.p.c., in ordine ai diversi vizi di illegittimità della cartella di pagamento dedotti nel ricorso introduttivo e devoluti dal contribuente all'esame della Commissione tributaria regionale.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.4205/2019R.G. proposto da : Barletta Giuseppe, rappresentatoe difeso dall’avv. Massimo Antonini , elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avv. Cristina Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec massimo.antonini@legal.chiomenti.net). –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it). -controricorrente- e Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore tributi r.g. n.4205/2019 Cons. est.

Andreina Giudicepietro -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.3088/2018,pronunciata il 23 maggio 2018, depositata in data 3 luglio 2018e non notificata. Lette le conclusioni delsostituto procuratore generale, Fulvio Troncone , che ha concluso chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due. Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Giudicepietro. Sentito il P.G., Fulvio Troncone, che ha chiesto rinvio a nuovo ruolo, in subordine riportandosi alle proprie conclusioni scritte.

Uditi l’avv. Massimo Guido Antonini per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Domenico Maimone per l’Agenzia delle entrate, che hanno chiesto concordemente rinvio a nuovo ruolo. FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Barletta ricorre con tre articolati motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e l’Agenzia delle entrate riscossione, che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3088/2018, pronunciata il 23 maggio 2018, depositata in data 3 luglio 2018 e non notificata, che ha rigettato gli appelli riuniti del contribuente e dell’ufficio.

2. In primo grado, la C.t.p. di Milanoaveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che gli importi riportati nelle cartelle di pagamento impugnate andassero rideterminati dall’ufficio in considerazione dell’annullamento, con sentenza di primo grado confermata in appello, degli avvisi di accertamento relativi alla vicenda “Mokark” per gli anni in contestazione (2005 e 2006), applicando le aliquote progressive dell’imposta.

3. Avverso la suddetta sentenza avevano proposto distinti appelli, poi riuniti, sia il contribuente, che chiedeva l’annullamento totale delle r.g. n.4205/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro cartelle impugnate, sia l’amministrazione finanziaria, che sosteneva la correttezza della riliquidazione dell’imposta e degli sgravi effettuati nel corso del primo grado di giudizio, in quanto non aveva alcun rilievo il venir meno degli avvisi di accertamento relativi alla vicenda “Mokark” senza una sentenza definitiva sul punto. La C.t.r., con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, rimettendo all’Amministrazione finanziaria la rideterminazione dell’imposta, tenendo conto, nella determinazione della base imponibile e dell’aliquota di imposta, del principio di progressività fiscale.

4. Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 20 marzo2025, in vista della quale il sostituto procuratore generale, Fulvio Troncone, depositava conclusioni scritte. Parte contribuente ha depositato istanza di estinzione parziale del giudizio in relazione alle somme oggetto di adesione alla rottamazione ex art.1, comma 241, l.197/2022, il cui pagamento dichiara essere ancora in corso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo , il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per l’inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuta al difetto dei requisiti essenziali di forma-contenuto (in particolare, per essere la motivazione meramente apparente), per violazione degli arti 156, comma 2, c.p.c., 132, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, nn. 4 e 5, d.lgs. 546/1992.

Secondo il contribuente, la motivazione della sentenza della C.t.r. si rivela del tutto inidonea a fornire una giustificazione in ordine ai motivi di appello che avevano ad oggetto la nullità della cartella di pagamento per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento r.g. n.4205/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro e l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del contribuente. 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 del c.p.c., in ordine ai diversi vizi di illegittimità della cartella di pagamento dedotti nel ricorso introduttivo e devoluti dal contribuente all'esame della Commissione tributaria regionale. 1.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.1 e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la C.t.r. aveva erroneamente ritenuto la persistente validità delle cartelle di pagamento a seguito della sentenza di annullamento parziale degli avvisi di accertamento ad esse propedeutici. 2.1. Preliminarmente, non può farsi a meno di rilevare che la questione relativa alla possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio in caso di rottamazione per la quale i pagamentisiano ancora in corso è stata rimessa alla Prima Presidente con ordinanza interlocutoria del 25 febbraio 2025 n. 5830, pubblicata in data 5 marzo 2025, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Pertanto il ricorso va rinviato a nuovo ruo