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Ordinanza — n. 9662/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to the appellant's withdrawal and lack of standing after revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9662/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court's decision regarding a tax assessment. The appellant withdrew the lawsuit, and the court noted that the underlying judgment had been revoked, eliminating the appellant's standing. Consequently, the appeal was extinguished without further examination of the tax merits or procedural objections.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings without the need for the opponent's acceptance, and if the underlying judgment is revoked, the appellant loses standing to pursue the appeal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cessation of proceedings lack of standing revocation of judgment tax appeal dismissal extinguishment of suit procedural inadmissibility inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Ed infatti, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione: gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rinuncia al ricorso, inoltre, non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
art. 390 c.p
Ed infatti, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione: gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27359/2021
Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.
Cass. 2317/2016
Sez. 3, ord. n. 9201 del 02/04/2021
In ogni caso va ricordato l’insegnamento di Sez. 3, ord. n. 9201 del 02/04/2021 (Rv.
Cass. 25722/2019
228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).
Cass. 19071/2018
Cass. 13408/2017
Cass. 19560/2015
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3295/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AEROSOL SERVICE ITALIANA SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2386/2021 depositata il 25/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Il giudizio riguarda l’impugnazione della sent. n. 2386/2021, pronunciata dalla CTR della Lombardia in data 25/06/2021 , ed è relativo ad un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, emesso nei confronti della società Aerosol Service Italiana s.r.l., notificato a mani di una persona fisica in data 27/07/2018, la quale aveva sottoscritto la ricezione in qualità di “destinatario o persona abilitata”.

2. La società contribuente impugnava l’avviso deducendo l’illegittimità della notifica e l’infondatezza della ripresa a tassazione, per quote di ammortamento costo del personale, deducibilità dei compensi degli amministratori, infondatezza delle ulteriori riprese e, conseguente, illegittimità delle sanzioni applicate.

3. La CTP di Lecco riteneva inammissibile il ricorso, in quanto notificato all’amministrazione finanziaria oltre il termine di 60 gg. di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

4. Proposta impugnazione da parte della contribuente, in data 23/09/2020 il difensore della società dichiarava l’intervenuto fallimento della propria assistita, ma la CTR – con la decisione oggetto del presente ricorso – non disponeva l’interruzione del giudizio ed accoglieva l’impugnazione.

5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di cinque motivi.

6. La contribuente non si è costituita.

7. Nelle more del giudizio, l’Ufficio ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, in quanto nel frattempo la sentenza impugnata era stata oggetto di revocazione da parte della CTR della Lombardia, con la sentenza n. 3221/2022.

8. E’ stata quindi fissata l’udienza camerale del 4 febbraio 2025. CONSIDERATO CHE 1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dall’ufficio ricorrente è preliminare all’esame deimotivi di ricorso.

2. La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. Ed infatti, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione: gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016). In ogni caso va ricordato l’insegnamento di Sez. 3, ord. n. 9201 del 02/04/2021 (Rv. 661077 - 01), per la quale la revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo -e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto.

Nel caso di specie, peraltro, non essendosi ritualmente costituita in giudizio la contribuente, che va pertanto ritenuta come mera intimata, non vi è spazio peralcuna pronuncia in tema di spese.

3. In caso di rinuncia al ricorso, inoltre, non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).