Cassation court dismisses tax appeal where criminal acquittal on tax evasion bars civil tax assessment presumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that upheld tax assessments based on a legal presumption of foreign vesting. The taxpayer argued this presumption was invalid because a final criminal court judgment had acquitted him and his associates of the crime of tax evasion for the same period. The court ruled that the established principle of *res judicata* in criminal law precludes the tax authority from relying on the presumption of foreign vesting when the criminal court has already definitively ruled that the alleged criminal facts did not exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 D.P.R. 600/1973; Art. 360 c.p.c.: The principle of res judicata in criminal proceedings bars the tax authority from relying on the legal presumption of foreign vesting when a final criminal judgment has acquitted the taxpayer of the crime of tax evasion for the same period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.6500/2015R.G. proposto da : Barletta Giuseppe, rappresentatoe difeso dall’avv. Massimo Antonini e dall’avv. Corrado Grande, elettivamente domiciliato in Roma, studio Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:massimo.antonini@legal.chiomenti.net; corrado.grande@legal.chiomenti.net). –ricorrente principale – controricorrente incidentale - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it). -controricorrente-ricorrente incidentale- e tributi r.g. n.6500/2015 Cons. est.
Andreina Giudicepietro Pisanti Giuseppe, Campolattano Antonio, Knuvers Henricus Clemens Ger, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Antonini e dall’avv. Corrado Grande, elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:massimo.antonini@legal.chiomenti.net; corrado.grande@legal.chiomenti.net). _-controricorrenti incidentali- Nonché Equitalia Nord S.p.A., in persona del l.r.p.t. -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.4446/05/14, pronunciata il 2 7 maggio 201 4 , depositata in data primosettembre 2014 e non notificata .
Lette le conclusioni delsostituto procuratore generale, Fulvio Troncone , che ha concluso chiedendoil rigetto dei ricorsi. Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Giudicepietro. Sentito il P.G., Fulvio Troncone, che si è riportato alle proprie conclusioni scritte, chiedendo il rinvio o, in subordine, il rigetto dei ricorsi. Uditi l’avv. Massimo Guido Antonini per la parte contribuente e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per l’Agenzia delle entrate, il quale ha prodotto ordinanza della C.g.t. di secondo grado del Piemonte di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-biscit. per violazione degli artt. 3, 24 Cost.
FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Barletta ricorre con quattro articolati motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4446/05/14, r.g. n.6500/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro pronunciata il 27 maggio 2014, depositata in data primo settembre 2014 e non notificata, che ha rigettatogli appelli riuniti del contribuente e dell’ufficio.
2. La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento con cui l’ufficio ha provveduto a riprese relativamente agli anni di imposta dal 2001 al 2006, conseguenti all’asserita esterovestizione della società Mokark, residente, in realt̀ , secondo l’Ufficio, in Italia e riconducibile al predetto Barletta ed ai suoi familiari; l’accertamento ̀ stato inoltre esteso anche a Giuseppe Pisanti, Antonio Campolat t ano e Knuvers Henricus Clemens Ger, quali soci di fatto. I contribuentiimpugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Milano che accolse parzialmente i ricorsi , confermando la ripresa a tassazione solo nei confronti di Giuseppe Barletta e limitatamente all’anno di imposta 2006.
L’Agenzia delle entrate e Giuseppe Barletta proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenzaimpugnata, ha rigettato entrambi i gravami, ritenendo che:(a) la societ̀ olandese Mokark b.v. altro non fosse che una contenitore vuoto della operazione commerciale incentrata sulla vendita del centro commerciale Campania realizzato da altre societ̀ del gruppo ; (b) che la suddetta società avesse la propria sede amministrativa in Italia e che il Barletta ne era il dominus assoluto; (c) che non vi fosse la prova che Campolattano, Pisanti e Knuvers fossero soci di fatto; (d) che non vi fosse evidenza di attività commerciale della società Mokark per gli anni anteriori al 2006.
3. Avverso tale decisione Giuseppe Barlettaha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi; si ̀ costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate, cui il ricorrente principale resiste con controricorsoinsieme con r.g. n.6500/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro Giuseppe Pisanti, Antonio Campolatano e Knuvers Henricus Clemens Ger, mentre Equitalia Nord S.p.A è rimasta intimata.
4. Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 20 marzo2025, in vista della quale il sostituto procuratore generale, Fulvio Troncone, depositava conclusioni scritte, con cui chiedeva il rigetto dei ricorsi. Il ricorrente avanzava istanza di riunione con altro procedimento, che tuttavia risultava già deciso da questa Corte con ordinanza n.22640/2023 in relazione all’anno di imposta 2007; inoltre, con nota del 28 febbraio 2025,depositava le sentenze penali di assoluzione nei confronti di tutti i contribuenti coinvolti, chiedendo, con successive memorie, rilevarsi l’efficacia del giudicato penale nella presente fattispecie, ai sensi dell’art.21 bis d.lgs. n.74/2000.
Infine, depositava istanza di rinvio dell’udienza in attesa dell’eventuale pronuncia delle Sezioni unite in ordine alla questione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art.21 bis d.lgs. n. 74/2000, questione rimessa alla Prima Presidente con ordinanza interlocutoria del 5 febbraio 2025 n.5714, pubblicata il 4 marzo 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo del ricorso principale , il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. 1.2.
Con il secondo motivo,il ricorrente denunzia l’i nesistenza o nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. Il ricorrente principale si duole della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la C.t.r. gli avrebbe imputato integralmente la ripresa a tassazione avanzata nei confronti r.g. n.6500/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro della Mokark B.V. per l’anno 2006, bench́ l’Agenzia delle Entrate avesse contestato allo stesso solo il 50% del reddito di partecipazione nella società. 1.3.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l’i nesistenza o nullità della sentenza nella parte in cui qualifica il dott. Barletta come "capo assoluto" della Mokark, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 18, 19, 24 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. 1.4. Con il quarto motivo il ricorrentedenunzia l’illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 73, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,nella parte in cui considera Mokark una societ̀ esterovestita . 1.5.
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell’art.32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., in quanto la C.t.r. aveva riconosciuto superata la presunzione di legge per il solo fatto che il contribuente aveva dato prova del fatto che le movimentazioni di denaro dal 2001 al 2005 fossero avvenute all’interno del gruppo di societ̀. 1.6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell’art.2247 cod. civ., poiché la C.t.r. avrebbe escluso l’esistenza di una societ̀ di fatto valorizzando elementi inconferenti e non decisivi. 2.1.
Preliminare all’esame dei motivi di ricorso appare la questione in ordine all’efficacia del giudicato penale. Le parti private, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza prescritto dall’art. 21-bisd.lgs. n. 74 del 2000, ha nno depositato la sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, e depositata in cancelleria r.g. n.6500/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti dei sig.ri Pisanti, Barletta e Knuverse la sentenza n.1626/16, resa il 10 febbraio 2016 dal Tribunale di Milano, depositata il 25 marzo 2016, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti nei confronti di Barletta Giuseppe.
In maggior dettaglio, come rilevato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, con riferimento alla società Mokark B.V., ritenuta esterovestita, Giuseppe Pisanti, Antonio Campolattano, Giuseppe Barletta e Henricus Clemens Knuvers sono stati rinviati a giudizio, nella qualità di amministratori di fatto, per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi in relazione ai periodi di imposta dal 2001 al 2007, e il processo penale che ne è scaturito si è concluso in secondo grado consentenza n. 3689 della Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, depositata in cancelleria il 10 luglio 2015 che ha assolto Pisanti, Barletta e Knuvers perché il fatto non sussiste (essendo Campolattano già stato assolto in primo grado).
Inoltre, con la sentenza n.1626/16 del T ribunale di Milano, il Barletta è stato assolto dal reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef in relazione ai periodi di imposta dal 2006 al 200 8 , quale socio di fatto della Mokark con una partecipazione del 50%. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati (avvisi di accertamento e nelle cartelle di pagamento per gli anni di imposta dal 2001 al 2006) nell’odierno giudizio, rilevano nella controversia le questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilit̀ del disposto di cui all’art. 21 - bis cit. all’imposta o alla sola sanzione.
Rileva, altresì, l’ulteriore questione per la quale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato r.g. n.6500/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro questione di legittimit̀ costituzionale dell’art. 21 - bis cit. per violazione degli artt. 3, 24 Cost. Sussistono, dunque, i presupposti del ri