Italian Supreme Court corrects tax court order to add lawyer's name due to material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a previous tax court order that omitted the name of the defending lawyer. The court found a material error where the lawyer's name was not included in the final ruling despite being a party to the proceedings. Consequently, the court ordered the insertion of the lawyer's name into the original decision's text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The court may correct material errors in its own decisions by adding omitted names of parties or lawyers to the operative part of the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19016/2024 R.G. proposto da D. F. SERVICE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti, dall’ avvocato Antonio De Mari (PEC: ) e presso il quale, in Napoli, Via Carlo Poerio 89/A, è elettivamente domiciliata –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore -intimata – avverso l’ordinanza di questa Corte n. 19568/24, depositata in data 16 luglio 2024; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2025 dal Consigliere Roberto Succio;
Oggetto: correzione errore materiale Cons. Est. Roberto Succio Rilevato che: - questa Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – a seguito dell’udienza svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 27 marzo 2024, ha emesso l’ordinanza n. 19568/24, depositata in data 16 luglio 2024, con la quale ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed ha condannato quest’ ultima al pagamento delle spese di lite; - con istanza del 16 settembre 2024 il difensore della D.F. Service ha chiesto la correzione dell’ordinanza per non aver disposto l’attribuzione delle spese al difensore, come già richiesto nel controricorso;
Rilevato che: - il ricorso merita accoglimento atteso che per mero errore materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. SS. UU. n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali di questo procedimento;
P.Q.M dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 19568/24, depositata in data 16 luglio 2024, dopo l’inciso «accessori di legge» debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’avv. Antonio De Mari dichiaratosi antistatario». Così dec