Cassation court dismisses tax agency appeal against second-instance court's finding of fact on VAT invoices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax agency appealed a second-instance court decision confirming the existence of VAT invoices for a sports club. The agency argued the lower court erred in applying civil code provisions regarding presumptive evidence and burden of proof. The court rejected the appeal because cassation reviews only legal errors, not factual assessments made by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2727, 2729, 2696 cod. civ.: The cassation court is bound by the factual findings of the lower court and cannot re-evaluate the merits of the case or substitute its own assessment of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10354/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – contro ANTONELLI CAIO ARTHUR, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Speedcar Sportiva Dilettantistica Società a r.l. rappresentati e difesi ambedue dall’ avv. Gualtiero Cremisini in forza di procura speciale in atti (con indirizzo PEC: gualtierocremisini@ordineavvocatiroma.org) -controricorrenti - Oggetto:
ASD – accertamento dei requisiti Cons. Est. Roberto Succio per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 6057/09/2023 depositata in data 27/10/2023; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - Antonelli Caio Arthur proponeva ricorso, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di SPEEDCAR SSD a r.l., avverso gli avvisi di accertamento IVA/II.DD. per i periodi d’imposta 2013 e 2014, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale; tali atti derivavano dal P.V.C. con il quale la G.d.F. contestava l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto dette prestazioni di sponsorizzazione, a parere dei verificatori non sarebbero mai state effettuate; - la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - con la sentenza qui gravata la CGT di secondo grado accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; - i contribuenti resistono con unico controricorso, illustrato da memoria;
Considerato che: - secondo la parte ricorrente - che deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2696 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la CGT di secondo grado ha accolto l’appello delle parti private valorizzando circostanze irrilevanti, affermando un inesistente divieto di c.d. doppia presunzione, violando le norme sulla formazione della prova presuntiva e infine disattendo l’indirizzo consolidato di Cons. Est. Roberto Succio Codesta Corte di legittimità sul tema e invertendo l’onere probatorio gravante sulle parti; - il motivo è inammissibile; - esso infatti urta contro l’accertamento di fatto operato dalla sentenza impugnata, secondo la quale “la contabilità obbligatoria è stata offerta in comunicazione alla GdF dalla società, e altra documentazione risulta esibita in sede di adesione e giurisdizionale; da tale documentazione si evince la regolare registrazione delle fatture e il dettaglio dei pagamenti alle varie Associazioni sportive, avvenuti con bonifici e/o assegni; per l'attività svolta (vendita di spazi pubblicitari e promozione durante le gare e partecipazione alle competizioni) la società non aveva necessariamente bisogno di personale dipendente; la documentazione, anche fotografica, prodotta è idonea a dimostrare l’esistenza dei rapporti intercorsi coi clienti”; - nell’operare tale accertamento, la Corte di secondo grado ha correttamente applicato i principi in materia di onere della prova, poiché dopo aver rilevato la presenza di elementi indiziari dedotti e provati dall’Ufficio idonei a ribaltare l’onus probandi in capo al contribuente, ha esaminato gli elementi di prova contraria introdotti nel giudizio da parte dello stesso, ritenendoli – con accertamento in fatto non più rivedibile in questa sede – sufficienti a dar prova della esistenza delle prestazioni contestate; - per costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, si rimanda a Cass.
Sez.1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cons. Est. Roberto Succio cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza;
P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 9.000,00, oltr