Court allows appeal against tax court ruling, holding contumacy alone does not justify expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a first-instance tax court judgment that awarded expense compensation due to the opposing party's absence. The taxpayer argued that contumacy alone should not trigger compensation under the relevant tax procedural law. The court ruled that such compensation requires specific, grave reasons explicitly stated in the judgment, not merely the opponent's failure to appear.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 70 d.lgs. n. 546/1992: Expense compensation in the absence of reciprocal defeat requires specific grave and exceptional reasons explicitly motivated, and contumacy alone is insufficient to establish such conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 8812 /20 2 3 propost o da: Vagelli Orlando, nato a Roviano (RM) il 18/12/1958 e residente a Teano (CE), Masseria San Massimo(C.F.: VGLRND58T18H618B ) , rapp resenta to e difeso dall’Avv. Francesco Benedetto Marrocco (C.F.: MRR FNC 68 A24 I234A), in virtù di mandato in calce al ricorsorilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliatoin Roma presso l’avvocato Claudio Marcone, con Studio in Piazza della Balduina n. 59 ( fax : 0823.984882 ; indirizzi di PEC: “francescobenedetto.marrocco@avvocatismcv.it”, “claudiomarcone@ordineavvocatiroma.org”, “alessandra.panarello@avvocatismcv.it”; -ricorrente - contro Comune di Teano; -intimato – Ricorso ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 – Compensazione spese -avverso la sentenza 487 / 20 2 3 emessa dalla CTR Ca mpan ia i l 16 / 0 2 /20 2 3 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Rilevato che 1. Vagelli Orlando proponeva ricorso ex art. 70 d.lgs. n. 546/92 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta per ottenere, a seguito di infruttuosa messa in mora, l’esecuzione della sentenza (passata in giudicato) resa dalla allora CTP di Caserta n. 2845/05/2019, depositata in data 19 giugno 2019, nella quale veniva statuito che, ai fini del calcolo della Tariffa Tari, l'attività codificata dal D.P.R. n. 158/1999 più omogenea a quella agrituristica fosse quella dell'albergo con ristorante.
2. L’adìto giudice accoglieva il ricorso, nominando un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza, e compensava le spese di giudizio “stante la contumacia di parte resistente“.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vagelli Orlando sulla base di un solo motivo. Il Comune di Teano non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere la CT illegittimamente, a suo dire, disposto la compensazione delle spese di lite, non avendo alcuna rilevanza che la parte resistente fosse rimasta contumace. 1.1. Il motivo è fondato. In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015).2.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta in differente persona fisica. Cosìdeciso in Ro