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Ordinanza — n. 9610/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling total fee compensation requires explicit 'grave reasons' beyond mere material peculiarities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9610/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a second-instance judgment that compensated litigation costs based solely on the peculiarities of the case. The lower court had accepted the taxpayer's claim for the cancellation of three invoices while awarding fees to the tax agency, citing the unique nature of the dispute. The Supreme Court held that such a formula is insufficient and that 'grave and exceptional reasons' for fee compensation must be explicitly detailed in the reasoning to ensure judicial control.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, nn. 3) e/o 5), c.p.c.; In matters of judicial costs, the 'grave and exceptional reasons' justifying total or partial compensation must be explicitly indicated in the reasoning and must relate to specific circumstances of the case, as a mere reference to the peculiarities of the subject matter is insufficient to derogate from the principle of the loser pays.

Parole chiave

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judicial costs compensation peculiarities of the case loser pays principle litigation expenses taxpayer appeal Cassation Court explicit reasoning requirement arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, nn. 3) e/o 5), c.p.c.
117 Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 15 d.lgs. 546/92
Art. 88, 91, 92, secondo comma, c.p.c.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Art. 13 d.l. 132/2014
in relazione all’art. 13 d.l. 132/2014, e del d.m.
d.m. 55/2014
132/2014, e del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.
d.m. 37/2018
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 37/2018, rispetto agli artt.
artt. 15 d.lgs. 546/92
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/92, 88, 91, 92, secondo comma, e 132, secondo comma, n.
art. 117 Cost
21 e 47 della CDFUE, 6, 13 e 14 del CEDU, parametrati con l’art. 117 Cost., con riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14563 del 30/05/2008
11217 del 31/05/2016) , in quanto una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14563 del 30/05/2008; conf.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23265 del 03/11/2009
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23265 del 03/11/2009 e Cass., Sez.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 21521 del 20/10/2010
23265 del 03/11/2009 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 21521 del 20/10/2010).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 5074 /20 2 3 propost o da: Manuele Malenotti (C.F.: MLN MNL 74S26 H501G), rappresentato e difeso dall’Avv. Agnese Condarelli (C.F.: CND GNS 72L51 H501N)del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Domenico Cirillo n. 15, in virtù di procura speciale in calce al ricorso (pec : agnesecondarelli@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata – - avverso la sentenza 11 1 / 20 2 3 emessa dalla CTR Lazio i l 0 4 / 0 1 /20 2 3 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che Intimazione pagamento Tari – Compensazione spese 1. MalenottiManuele impugnava, dinanzi alla CTP di Roma, un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 50 dPR n. 602/1973 a causa del mancato pagamento di una serie di presupposte cartelle relative alla Tari.

2. L’adìta CTP rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la CTR del Lazio, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento a tre cartelle (siccome erano state oggetto di rottamazione, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119/2018), accoglieva il gravame concernente le residue due cartelle, atteso che l’atto interruttivo della prescrizione era stato notificato quando già era scaduto il termine quinquennale, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio “in ragione della peculiarità della questione”.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Malenotti Manuele sulla base di un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/92, 88, 91, 92, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. in relazione all’art. 13 d.l. 132/2014, e del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 37/2018, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost., nonché degli artt. 21 e 47 della CDFUE, 6, 13 e 14 del CEDU, parametrati con l’art. 117 Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn.

3) e/o 5), c.p.c., per difetto motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di lite afferenti ad entrambi i gradi di giudizio. 1.1. Il motivo è fondato. In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016) , in quanto una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14563 del 30/05/2008; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23265 del 03/11/2009 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 21521 del 20/10/2010).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione. Cosìdeciso in