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Ordinanza — n. 9597/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for lack of specific grounds regarding voluntary intervention and bonary notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9597/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision annulling a payment order. The agency argued the lower court failed to properly evaluate the voluntary intervention and the necessity of a prior bonary notice, but the court found these arguments lacked the required specificity and clarity. Consequently, the appeal was dismissed, and the tax agency was ordered to pay the taxpayer's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 14 of D.Lgs. n. 546/1992; Art. 36-bis of D.P.R. n. 600/1973: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specific clarity or if the appellant fails to reproduce the contested act's content necessary to understand the factual basis of the alleged error.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility voluntary intervention tax bonary notice requirement lack of specific grounds tax collection procedure tassazione dell'IVA notificazione viziata fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.
546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’intervento volontario previsto dall’art.
Art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992
civ., per omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’intervento volontario previsto dall’art. 14 del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 14, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 546 del 1992
civ., per omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’intervento volontario previsto dall’art. 14 del d.lgs.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000
artt. 112 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE -C on il primo motivo di ricorso , l ’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’ artt. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. ex multis, n. 28072 del 14 ottobre 2021
Cass. ex multis, n. 16899 del 13 giugno 2023
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5701/2022R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Pagano Parrucchieri s.n.c. di Pagano Agostino e Pagano Giuseppina, Pagano Giuseppinae Pagano Agostino, rappresentati e difesidall’avvocato Loredana Maccora , come da procura speciale in calce al controricorso (PEC: avv.loredanamaccora@pec.giuffre.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Sicilia n. 134/16/2022, depositata il 10.01.2022.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del30 gennaio 2025. RILEVATO CHE - Con la sentenza in epigrafe indicata l a C TR del la Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto il ricors o proposto da lla Pagano Oggetto: Tributi Parrucchieri s.n.c. di Pagano Giuseppina e Pagano Agostinoavverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, per il recupero dell’IVA, in relazione all’anno d’imposta 2012; - nel richiamare e condividere la motivazione della sentenza di primo grado, la CTR si è concentrata su due aspetti considerati decisivi ai fini della definizione della controversia, osservando, per quanto ancora qui rileva,che: -andava confermato il rigetto dell’eccezione proposta dall’Agenzia delle entrate in ordine allaasserita improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione, in quanto agli atti era presente il provvedimento di diniego del reclamo –mediazione dell’ 1.10.2018, che confermava la corretta instaurazione del giudizio; - la preveniva notifica del cd. avviso bonario era , invece, necessaria nel caso in esame, in quanto la pretesa fiscale derivava dalla ammissibilità o meno del calcolo di un creditoe, dunque, non si verteva su un mero errore in dichiarazione, ma si discuteva sulla ammissibilità di una determinata posta; - la mancata notificazione di detto avviso aveva reso irregolare la procedura di riscossione, sicchè era corretta la decisione di annullare la cartella di pagamento; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -la società contribuente resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE -C on il primo motivo di ricorso , l ’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’ artt. 112 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’intervento volontario previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, conseguentemente, in ordine alla efficacia probatoria della documentazione depositata dall’Agenzia; aggiunge che il vizio di omessa pronuncia sarebbe riscontrabile nel caso in esame, in quanto manca ogni decisione sulla legittimità dell’intervento volontario, sulla ritualità della notifica della comunicazione di irregolarità e sulla efficacia della relativa documentazione probatoria nuovamente depositata nel giudizio di appello; -il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza; - come ha ripetutamente affermato questa Corte, “Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art.112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” (Cass. ex multis , n. 28072 del 14 ottobre 2021; n. 16899 del 13 giugno 2023); - la ricorrente non ha riportato nel testo del ricorso per cassazione il motivo di appello di cui lamenta l’omessa pronuncia, con l’indicazione dell’atto difensivo dal quale risulti che il motivo è stato proposto.-con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR ha acriticamente recepito la tesi del primo giudice sulla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità della costituzione volontaria dell’Agenzia delle entrate, senza considerare che l’Ente impositore aveva notificato l’intervento volontario alla società contribuente e, come precisato nell’atto di appello, in allegato alle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado vi era la copia della email dell’invio a mezzo PEC del citato atto di intervento volontario al difensore domiciliatario della contribuente, dott.

Santo Insana; - anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità e di chiarezza, essendosi la ricorrente limitata a riportare nel testo del ricorso per cassazione lo stralcio di una ricevuta di una mail, spedita all’indirizzo PEC “insanasanto@pec.it”, dalla quale non è possibile evincerela asserita regolarità della notifica dell’atto di intervento; -con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere necessaria la previa notifica dell’avviso bonario, sebbene nel caso in esame sia stata verificata solo la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto non versato evincibile dalla cartella impugnata, ovvero l’IVA dovuta e non versata (quadri VL e VX della dichiarazione IVA, depositati dall’Ufficio e agli atti del fascicolo processuale); precisa che comunque l’Ufficio aveva provato l’avvenuto invio della comunicazione di irregolarità n. 4267113475 (cod. atto 09944021329), che era stata consegnata il 24.11.2017 a mani di Rizzo Nunzia (qualificatasi dipendente della società), come si evinceva dal documento allegato n. 3 all’intervento volontario, ritualmente notificato; - il motivo è inammissibile per mancanza di specificità ed autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel testo del ricorso per cassazione il contenuto dell’atto impugnato, al fine di comprendere le modalità della ripresa fiscale e l’ampiezza del controllo effettuato dall’Ufficio; - i n conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati i