Cassation court dismisses appeal inadmissibility due to failure to prove electronic service compliance under tax appeal law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal lodged by the Customs Agency against a second-instance tax court decision. The agency argued the appeal was inadmissible because it failed to prove proper electronic notification to the taxpayer within the statutory deadline. The court held that the lower court incorrectly applied procedural rules regarding electronic domicile, leading to the invalidation of the appeal's admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 comma 3 d.lgs. n. 546/1992; Art. 16-bis comma 3 d.lgs. n. 546/1992: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide ritual proof of electronic notification to the taxpayer within the prescribed term, as the appeal must be served via certified email to the address generated by the recipient's postmaster.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10672/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MAX DISTRIBUTIONS S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO-ROMA n. 5381/2022 depositata i l 24/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:
1. Dalla sentenza in epigrafe, in punto di fatto, si apprende quanto segue: Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Max Distribution s.r.l. impugnava avviso di accertamento con il quale l’amministrazione doganale accertava maggiori diritti doganali per dazio e i.v.a. pari ad € 9.231,96, eccependo violazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore in dogana ai sensi degli artt. 70 ss. Reg. UE 952/2013 e relativi regolamenti delegato ed esecutivo; carenza di motivazione dell’atto impugnato; violazione del diritto al contraddittorio; mancanza di prova circa la pretesa tributaria; violazione dello Statuto del contribuente in tema di motivazione.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane di Civitavecchia si costituiva in giudizio assumendo la legittimit̀ del proprio operato e concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 7287/22/2020, in data 21.07-02.10.2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso, con condanna alle spese di lite, sul presupposto di aver l'amministrazione, nell’accertamento definitivo, richiamato il contenuto del verbale di accertamento e rettifica, senza tuttavia argomentare, in alcun modo, riguardo alle "osservazioni e difese" svolte dalla Max Distributions s.r.l e, dunque, senza tenere conto "delle specifiche contestazioni" espresse dalla parte e senza indicare precisamente la "metodologia sottesa al database utilizzato per il ricalcolo della merce.
2. L’Agenzia delle dogane proponeva appello.
3. La CGT II del Lazio, con la sentenza in epigrafe, non costituitasi la contribuente, lo dichiarava inammissibile, sulla base della seguente motivazione: [L]’Agenzia appellante non ha fornito rituale prova della notifica dell’atto di appello alla contribuente entro il termine di cui all’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e con l’osservanza delle forme di cui all’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, vale a dire con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23.12.2013, n. 163, trattandosi di appello proposto in data successiva al 01.07.2019 (art. 16, comma 5, d.l. n. 119/2018).
L’art. 5, comma 2, del d.m. n. 163/2013 prevede, infatti, che le notificazioni telematiche si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli artt. 45 e 48 d.lgs. n. 82/2005 Non risulta che, all’interno del fascicolo telematico, l’appellante abbia inserito la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto di appello presso la posta elettronica certificata del legale della società contribuente, presso il cui studio la contribuente stessa aveva eletto domicilio.
Invero, nel ricorso di primo grado, si legge che la società contribuente - rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Fruscione - aveva eletto domicilio presso lo studio legale tributario Santacroce Associati, sito in Roma, via Giambattista Vico, n. 22, indicando, ai sensi dell’art. 16-bis del decreto legislativo n. 546/1992, la PEC a.fruscione@pec.studiosantacroce.eu. Il funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presente in udienza dinanzi a questa Corte, sollecitato sul punto del mancato inserimento della prova notifica del gravame all’interno del fascicolo telematico, ha prodotto una notifica telematica dell’atto di appello eseguita in data 01.04.2021 presso la PEC a.fruscione@pec.studiofruscione.it.
Sebbene sia stato rispettato il termine semestrale entro cui notificare l’atto di appello (la sentenza di primo grado risulta depositata il 02.10.2020) e in disparte il mancato inserimento della prova della notifica del gravame all’interno del fascicolo telematico, la notifica è stata eseguita presso PEC diversa rispetto a quella indicata in sede di elezione di domicilio nel ricorso di primo grado.
4. L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un motivo. La contribuente resta intimata. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione dell’art.170 c.p.c, dell’art. 330 c.p.c., dell’art. 125 c.p.c., dell’art. 6 bis del D. L.vo n. 82 del 2005 e dell’art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.”. 1.1. “[L]a notifica dell’atto di appello è stata eseguita presso l’indirizzo PEC del difensore della Società risultante dall’Albo Professionale di appartenenza […]”. La notifica “è avvenuta presso un indirizzo pec diverso rispetto a quella indicata in sede di elezione di domicilio nel ricorso di primo grado, poiché nelle more il difensore ha cambiato il suo indirizzo PEC, come è risultato e risulta dal registro ReGindE”. 1.2.
Il motivo è fondato e merita accoglimento. 1.2.1. Il cd. domicilio digitale, di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, è attivo “ex lege” in associazione alla persona destinataria della notifica siccome risultante dai pubblici registri e si aggiunge parimenti “ex lege” all’indirizzo fisico della medesima: sicché, se questa si identifica nel difensore domiciliatario, il suo domicilio digitale si aggiunge al suo indirizzo fisico (il “luogo indicato” ove l’art. 303, comma 1, cod. proc. civ. prescrive che l’impugnazione debba essere notificata) quale modalità operativa in alternativa utilizzabile dal notificante con uguale valenza. 1.2.2.
Un tanto si evince dall’analisi della giurisprudenza di legittimità, intesa ad affermare, - sotto il secondo versante (aggiunta del domicilio digitale a quello fisico), che, “ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del ‘domicilio digitale’ […], resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio” (Cass. n. 1982del 2020); -sotto il primo versante (vigore “ex lege” del domicilio digitale emergente dai pubblici registri), che, “ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio ‘fisico’ ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono” (Cass. n. 39970 del 2021). 1.2.3.
Ai fini del presente giudizio, l’elemento che merita di essere particolarmente sottolineato è che il domicilio digitale può essere utilizzato a discrezione del notificante “pur [se] non indicato in atti” giacché esso, come detto attivo “ex lege”, è conoscibile da chiunque in quanto risulta dai pubblici registri. 1.2.4. In via di specificazione rispetto a tale ultimo profilo, s’è più di recente aggiunto che, “a seguito della introduzione del cd. domicilio digitale […], non sussiste alcun obbligo, per il difensore, di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal ReGindE, in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies D.L. 179 del 2012, convertito con L. 114 del 2014.
Le notificazioni e le comunicazioni vanno, quindi, eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C.[,] risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (Cass. n. 27183 del 2022). 1.2.5. Siffatte conclusioni, rivenienti dalla giurisprudenza di legittimità, si confanno all’evoluzione del quadro normativo, con riferimento al quale rileva l’art. 125, comma 1, cod. proc. civ., che – rispetto alla formulazione vigente dal 16 ottobre 2010 [siccome modificato dall'art. 4, comma 8, lett. a), d.l. n. 193 del 2009, conv., con modif., inl. n. 24 del 2010 e successivamente dall'art. 2, comma 35-ter, lett.
a) d.l. n. 138 del 2011,, conv., con modif., in l.n. 148 del 2011], secondo cui ,“salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensoreche indica il proprio codice. fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax” – nelle formulazioni vigenti a partire da quella introdotta dall’art. 45-bis d.l. n. 90 del 2014 ha significativamente eliminato la previsione della necessaria indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, proprio in quanto pubblico (si noti che l’osservazione è prospetticamente coerente con la finale eliminazione della necessaria indicazione altresì del numero di fax –ad opera dell’art. 3, comma1, lett. h), D.Lgs. n. 164 del 2024 – in funzione della completa “telematizzazione” del processo). 1.2.6.
Alla luce di quanto procede deve concludersi che non è invalida la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata all’indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione, dai pubblici registri, non ostandovi che l’elezione di domicilio effettuata dalla parte patrocinata presso il difensore contenga l’indicazione di un diverso indirizzo di posta elettronica certificata al medesimo riferibile, rivelatosi successivamente non più attuale.
2. La CTR non ha fatto applicazione di tale principio.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per la celebrazione del giudizio di appello e per le spese, comprese quelle del grado. P.Q.M In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C