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Ordinanza Interlocutoria — n. 9572/2025 — snciv Generato dall'IA

Court remands tax debt case to lower court for missing payment documentation verification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9572/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cassation appeal against a tax authority decision regarding a mortgage registration. The taxpayer submitted payment receipts but failed to explicitly link them to specific debt installments in the required summary. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the lower court to obtain detailed information on the payment plan and relevant debt schedules.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: When a cassation appeal relies on documentary evidence that fails to establish a clear correspondence between payments and specific debt installments, the case must be remanded for further factual clarification.

Parole chiave

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tax debt verification mortgage registration appeal payment documentation cassation remand installment correspondence iscrizione di un'ipoteca legale legittimazione per agire in via esecutiva opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, In data 1-2 agosto 2024, il Consigliere Delegato ex art. 380-bis cod.
Art. 166 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, In data 1-2 agosto 2024, il Consigliere Delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10911/2022 R.G. proposto da : AMBROSINI SPINELLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 4696/2021depositata il 21/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: AMBROSINI Francescoimpugnava comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900002803000 cui – a tenore del ricorso per cassazione –erano sottese le seguenti cartelle: -n. 09720030057671020000 -n. 09720060034584119000 -n. 09720110189117775000 -n. 09720120018207517000 -n. 09720130213807120000. Con sentenza n. 553/2019 la CTP di Viterbo respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio con sentenza n. 4696/2021 di cui in epigrafe.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, In data 1-2 agosto 2024, il Consigliere Delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. formulava proposta definizione nel senso della manifesta infondatezza del ricorso. Il contribuente proponeva opposizione al fine di far constare l’adesione alla cd. rottamazione-quater. Deposita memoria telematica addì 3 febbraio 2025, onde ribadire l’adesione e la regolarità dei pagamenti. Considerato che: All’atto di opposizione il contribuente consta aver allegato: - Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a “Dichiarazione di adesione del 13/02/2023 prot.

W- 2023021301817753”; - Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a “Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot. W- 2023030402934759”; -Una serie di ricevute di pagamento di cd. “avvisi PagoPA”. Non tutte le cartelle di pagamento – della cui afferenza alla comunicazione preventiva oggetto di giudizio non v’è contezza, per non essere in ricorso riprodotta testualmente anche questa – trovano riscontro numerico nella comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a “Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot.

W-2023030402934759” (apparentemente inconferente essendo l’altra): ciò è a valere in particolare per le n. 09720110189117775000; n. 09720120018207517000; n. 09720130213807120000. In ogni caso, pur a prescindere da ciò, non v’è esplicita imputazione, mediante riepilogo di corrispondenza, delle ricevute di pagamento alle singole rate scadute sino all’attualità in riferimento alle specifiche cartelle sottese alla comunicazione preventiva. Ne consegue la necessità di rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione di dettagliate informazioni in ordine a cartelle rilevanti, piano di rateazione, scadenze maturate, pagamenti effettuati.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione della documentazione richiesta nel te