Cassation court dismisses municipality's appeal against tax liquidation based on a notarized contract with certain date. The court rules that fiscal liability depends on proven ownership, not public registry transcription. The decision establishes that tax authorities cannot ignore a contract with a certain date regarding property ownership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the municipality's cassation appeal against a tax liquidation decision. The municipality argued that a contract of division lacked legal effect because it was never transcribed in the real estate registry. The court held that the tax liability depends on proven ownership, which was established by the contract's certain date, rather than public registry publicity. Consequently, the court ruled that the municipality's claim to ignore the contract was unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2643 c.c.; Art. 2644 c.c.: The tax authority's right to claim property tax is based on the existence of ownership proven by a document with a certain date, not on the public registry transcription required only for third parties with conflicting real rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30529/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROMANO GABRIELE (RMNGRL65S03G273Z), ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) -ricorrente- contro AMATO ASSUNTA, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Scalzone -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 3666/2021 depositata il 03/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente Amato Assunta annullando l’avviso di liquidazione IMU per anno di imposta 2014, relativo alle quote di comproprietà di alcune autorimesse;
2. ricorre percassazione il Comune di Napoli con quattro motivi di ricorso;
2. resiste con controricorso la ricorrente che chiede il rigetto del ricorso del Comune di Napoli. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi. In considerazione della novità della questione e della complessità della stessa le spese possono compensarsi interamente; raddoppio del contributo unificato, come per legge. I motivi di ricorso sono tutti logicamente collegati e possono trattarsi unitariamente. Con i primi due motivi il Comune prospetta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli art. 13, secondo comma, d. l. 201 del 2011 e 3, d. lgs. n 504 del 1992 e 2643 del cod. civ.
Con il terzo e quarto motivo il Comune prospetta la violazione dell’art. 360, primo comma n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, primo comma, cod. proc. civ. e per omesso esame di un fatto decisivo. I fatti sono pacifici e accertati dalle decisioni di merito. La contribuente in sede di divisione contrattuale diventa proprietaria di un solo garage, particella n. 243/35 di mq 54; nell’atto di divisione (impropriamente definito nel titolo “Preliminare di divisione di beni comuni”) i coeredi dividono le loro proprietà in comune assegnando alla contribuente l’area contraddistinta con la lettera C) –vedi art. 1 del citato atto di divisione -.
Al punto 5 dell’atto di divisione espressamente si determina che i beni “sono assegnati in piena proprietà”. Si rimanda poi ad un atto di divisione davanti al Notaio (per la formalizzazione). Per il Comune ricorrente l’atto di divisione, non essendo mai stato trascritto nei registri immobiliari, non avrebbe effetto ex art.2643 cod. civ.. La sentenza del Tribunale civile di Napoli del 22 maggio 2017, n. 5988 evidenzia come per il garage in oggetto sia stata definita dalle parti una divisione contrattuale di assegnazione delle singole unità ai coeredi, con scioglimento della comunione.
Con la sentenza del Tribunale civile la scrittura di divisione(con il richiamo alla CTU disposta nel giudizio) acquista anche data certa (« La riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2704, comma 1, c.c. (Fattispecie riguardante la riproduzione del contenuto di lettere riportanti il riconoscimento del debito in un ricorso per decreto ingiuntivo)»Cass.
Sez. 1, 23/10/2019, n. 27192, Rv. 655769 - 01) . Conseguentemente la ricorrente dopo la divisione era proprietaria di un solo immobile (in via esclusiva) e non pro quota di tutti gli altri immobili (l’avviso oggi impugnato era relativo alle comproprietà –“quote di proprietà di un garage e svariati box a uto relativi ad un fabbricato in via Giovanni XXII, n. 6” -). Il presupposto della tassazione è la proprietà dell’immobile e, in conseguenza, per le quote già di comproprietà della ricorrente non risulta nessunpresupposto tassabile; dopo la divisione si ha invece l’assegnazione alla stessa di un singolo immobile in proprietà esclusiva.
Non possono essere considerati dirimenti le prospettazioni del Comune sulla mancata trascrizionedella scrittura, ex art. 2643 cod. civ.. Nell’ipotesi di omessa denuncia è pur vero che il Comune potrebbe acquisire conoscenza del presupposto impositivo attraverso la consultazione dei registri immobiliari, pubblicità immobiliare (“In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), nel caso di omessa denuncia da parte del contribuente, resta possibile per l'ente impositore acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all'individuazione del soggetto passivo d'imposta solo attraverso la pubblicità immobiliare ” , Cass.
Sez. 6, 28/09/2016, n. 19145, Rv. 641106 – 01 ; vedi , anche , Se z . 6, n. 4817 dell’11 marzo 2015, che comunque non affronta il problema dell’omessa trascrizione). Nel caso in giudizio, invece, non si prospetta una omessa denuncia e una necessità di valutare il presupposto impositivo dai registri immobiliari, ma si richiede di ritenere irrilevante l’atto di divisione, peraltro con data certa, nei confronti del Comune, come se lo stesso non fosse esistente (per l’irrilevanza di un atto non munito di data certa, vedi Sez. 5,n. 6159 del 2021, Rv. 660768).
Il Comune non prospetta una sua mancata conoscenza, ma richiede di “eliminare” la circostanza della divisione tra comproprietari, come se non fosse avvenuta (in assenza di trascrizione). Non può essere seguita una tale tesi, in quanto il presupposto dell’imposta è la proprietà dell’immobile, non la sua pubblicità immobiliare. Infatti, per l’art. 2644 cod. civ. gli effetti della trascrizione riguardano i terzi “che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili”, oggetto a loro volta di trascrizione. La trascrizione, quindi, tutela i terzi in posizione di conflitto, per i diritti reali sull’immobile.
Invece, il Comune vanta un diritto di credito di natura fiscale e non un (confliggente) diritto reale sull’immobile. Conseguentemente nei suoi confronti non risulta necessaria la trascrizione, ma solo la prova con data certa della proprietà (fornita nel giudizio in esame come risultante dalla decisione di merito che ha accolto il ricorso della contribuente). P.Q.M Rigettail ricorso. Compensa le spese; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari