Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9521/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Decreto — n. 9521/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione dismissed the appeal against a lower court's declaration of procedural extinction. The Regional Court declared the process extinguished because the tax authority's list indicated the dispute was resolved under specific legislative provisions without a formal denial. The Cassation court rejected the appeal, ruling that the lower court correctly applied the statutory framework governing the extinction of proceedings when the opposing party's position is deemed settled by the administrative listing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, legge n. 197/2022: The court declares the process extinguished when the administrative listing confirms the resolution of the dispute without a formal denial, thereby validating the lower court's application of the statutory extinction rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax dispute resolution administrative listing Cassation dismissal legislative framework contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
1153/ 06/ 2019 depositata il 29/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186-200, legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15986/2020 R.G. proposto da : ALLEGRETTI ADRIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIRELLI GIOVANNI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PIEMONTE n. 1153/ 06/ 2019 depositata il 29/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/01/2025 Il