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Ordinanza Interlocutoria — n. 9509/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal on tax fee litigation costs until Supreme Court resolves pending constitutional question.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9509/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the appeal regarding the calculation of litigation costs in a tax dispute. The taxpayer argued that the lower court's partial cost compensation violated statutory requirements, while the tax authority maintained the decision was correct. The court deferred judgment because the underlying legal issue regarding implicit res judicata is currently pending before the Supreme Court's Section of Five Judges.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.Lgs. 546/1992; Art. 380 bis c.p.c.: When a legal question essential to the appeal is pending before the Supreme Court's Section of Five Judges, the collegial court must suspend the proceedings and remit the case to the original role.

Parole chiave

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litigation costs compensation implicit res judicata Section of Five Judges tax administrative litigation procedural suspension imposta sui veicoli a motore lite in materia di tariffa tassa d'iscrizione nel registro

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.Lgs. 546/1992
Considerato che: - il solo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.
Art. 9 comma 1 lett. f) L. 156/2015
546 del 1992 derivante dalla modifica apportata dall'art. 9 comma 1 lett.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 378 c.p.c.
Roberto Succio per quanto sopra, nel caso di specie, il Giudice possa disporre la compensazione parziale o totale delle spese solo in casi di gravi ed eccezionali ragioni; - rileva il Collegio che in memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 380 bis c.p
art. 378 c.p
Roberto Succio per quanto sopra, nel caso di specie, il Giudice possa disporre la compensazione parziale o totale delle spese solo in casi di gravi ed eccezionali ragioni; - rileva il Collegio che in memoria ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. III, ord. interlocutoria 28 giugno 2024, n. 17925
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15100/2022 R.G. proposto da MARTILLOTTA Josè Moacyr rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Gianluca Fontanella (con indirizzo PEC: ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: ) -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5624/16/2021 depositata in data 07/12/2021; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2025 dal Consigliere Roberto Succio;

Oggetto: estratto di ruolo –giudicato implitico Cons. Est. Roberto Succio Rilevato che: - con ricorso ritualmente notificato MARTILLOTTA Josè Moacyr impugnava la cartella di pagamento n. 09720120193845390000 riguardante la tassa automobilistica riferita al periodo d’imposta 2009 per un importo complessivo di € 329,14 e di cui era venuto a conoscenza per il tramite di un estratto di ruolo; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava il contribuente; - con la sentenza qui gravata, la CTR ha confermato la statuizione di primo grado; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un unico motivo che illustra con memoria; - l’Agente della Riscossione è rimasto intimato di fronte a questa Corte; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio e depositato memoria;

Considerato che: - il solo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in quanto la motivazione riportata in sentenza per giustificare la compensazione delle spese di lite (“le spese possono compensarsi tenuto conto che l’esame si è limitato ad un mero profilo processuale…”) violerebbe le prescrizioni dell’art. 15 del d. Lgs. 546 del 1992 derivante dalla modifica apportata dall'art. 9 comma 1 lett.

f) della L. 156 del 2015, entrata in vigore, per quanto interessa, in data 1° gennaio 2016 che ha prescritto che, salve le ipotesi di soccombenza reciproca, da escludersi, Cons. Est. Roberto Succio per quanto sopra, nel caso di specie, il Giudice possa disporre la compensazione parziale o totale delle spese solo in casi di gravi ed eccezionali ragioni; - rileva il Collegio che in memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente sostiene essersi formato, in ordine alla impugnabilità dell’estratto di ruolo, un giudicato sia pure implicito che precluderebbe la rivisitazione del profilo, rendendo quindi ammissibile il ricorso originario; - la questione in argomento, ad ora, risulta esser stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite (ad opera di Cass., sez. III, ord. interlocutoria 28 giugno 2024, n. 17925) e tuttora pendente non essendo ancora stata decisa; - alla luce di ciò, la presente controversia va rinviata a nuovo ruolo in attesa della ridetta pronuncia massimamente nomofilattica;