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Decreto — n. 9470/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination rules under new 2023 decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 9470/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished, ruling that the procedural timeline mandated by the 2023 decree had automatically terminated the case. The Agency of Revenue argued that the insertion of the case into a specific list confirmed its regular conclusion and absence of any denial. The court upheld this view, noting that the process ended by operation of law, leaving only the option for parties to request a hearing under specific civil procedure codes.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The automatic extinction of tax proceedings upon the fulfillment of statutory time limits for the declaration of extinction, without the necessity of a formal ruling by the court.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination decreto legislativo 2023 procedural time limits Agenzia delle Entrate legittimità judgment costs allocation procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
LOMBARDIA n.2223/ 1/ 2016 depositata il 14/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16965/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FRANCOLINO VITO ALESSANDRO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato FRANSONI GUGLIELMO unitamente agli avvocati UCKMAR VICTOR e CORASANITI GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n.2223/ 1/ 2016 depositata il 14/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/01/2025 I