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Sentenza — n. 9446/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer deduction of Swiss social contributions from aggregate income despite their exclusion from employment income calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9446/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the tax authority's claim that social contributions paid in Switzerland were non-deductible from the taxpayer's aggregate income. Although these contributions were excluded from the calculation of employment income under specific tax rules, the court ruled they must still be deducted from the total income. The decision rests on the principle that exclusion from a specific income category does not automatically negate the right to deduct those costs from the overall taxable income.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma 8 bis; Art. 10, comma 1, lett. e) TUIR: The exclusion of social contributions from the determination of employment income does not preclude their deduction from the aggregate income, as norms governing specific income categories and aggregate income exist in a reciprocal relationship of speciality.

Parole chiave

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aggregate income deduction social contributions exclusion employment income calculation reciprocal speciality of norms tax liability determination Swiss social security Cassation tax ruling deduzione dal reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 51, comma 8 bis TUIR
Il contribuente presentava, quindi, la dichiarazione dei redditi Modello Unico per l’anno 2009nella quale portava in deduzione dal reddito determinato convenzionalmente ai sensi art. 51, comma 8- bis del TUIR, i contributi previdenziali obbligatori versati nel corso dello stesso anno in Svizzera.
Art. 10, comma 1, lett. e) TUIR
51, comma 8 bis, e art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR inrelazione agli art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
10, comma 1, lettera e) del TUIR inrelazione agli art. 360, comma 1, n.
Art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Art. 384, comma 2 cod. proc. civ.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod.
art. 378 c.p
Avverso la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe ricorre il contribuente con unico motivo , illustrat o con successivo deposito di memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., e resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 17747 del 27/06/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.28682/2018 R.G. proposto da : TORNO VITALIANO, con l’avvocato Eugenio Della Valle -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 813/2018depositata il 26/02/2018. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 19/03/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott.

Aldo Ceniccola, che ha chiesto accogliersi il ricorso. Uditi l’Avvocato Federica Gardano per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Valentina Pilloni per l’Agenzia delle entrate, che hanno richiamato la già formulate conclusioni. FATTI DI CAUSA 1. Vitaliano Torno, dipendente della società Owens-Illinois con sede in Svizzera, vi ha prestato la propria attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2009al 31 dicembre 2009. Risultando il predetto, tuttavia, fiscalmente residente in Italia, ivi il reddito derivante dall'attività lavorativa svolta in Svizzera veniva sottoposto a tassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, commi 1 e 2 e 3 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

2. Il contribuente presentava, quindi, la dichiarazione dei redditi Modello Unico per l’anno 2009nella quale portava in deduzione dal reddito determinato convenzionalmente ai sensi art. 51, comma 8- bis del TUIR, i contributi previdenziali obbligatori versati nel corso dello stesso anno in Svizzera.

3. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pavia - Ufficio Controlli, in data 18/03/2014 , notificava quindi avviso di accertamento n. T9V01E601945/2013, con il quale disconosceva la deducibilità dal reddito convenzionale dei contributi previdenziali versati in Svizzera, con il risultato di un maggior reddito accertato, maggiori addizionale regionale e addizionale comunale, conseguenti sanzioni per complessivi euro 17.142,00.

4. Ricorreva il contribuente, ma le sue ragioni non trovavano riscontro nei gradi di merito.

5. Avverso la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe ricorre il contribuente con unico motivo , illustrat o con successivo deposito di memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., e resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso del contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli arti. 51, comma 8 bis, e art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR inrelazione agli art. 360, comma 1, n. 3 c . p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992».

2. Il motivo è fondato.

3. Ilcontribuente ha determinato il proprio reddito da assoggettare a imposizione direttain Italia in applicazione della lex specialis di cui al comma 8 bis dell’art. 51 Tuir, che si riferisce alle prestazioni lavorative svolteall’estero in presenza dei presupposti richiesti dalla citatadisposizione.

4. In particolare, il reddito assoggettato a tassazione non corrispondeal reddito effettivamente percepito all’estero, ma è stato determinato sulla base di un calcolo “convenzionale”, favorevole al contribuente.

5. Secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, fatta propria dai giudici di appello, tale reddito convenzionale costituirebbe una base imponibile del tutto sganciata dai contributi previdenziali e assistenziali, cosicchéquesti ultimi sarebbero indeducibili. 5.1. Tale assunto si basa su una lettura restrittiva del primo comma dell’art. 10 Tuir, il quale dispone che « dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formalo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente…».

6. Ha tuttavia affermato questa Corte (cfr. Cass., n. 17747 del 27/06/2024) che la lettura restrittiva secondo la quale l’indeducibilità degli oneri nella determinazione dei singoliredditi che concorrono a formare il reddito complessivo, che rendequegli oneri deducibili dal reddito complessivo, deve intendersi come indeducibilità di fatto e non di diritto, non ha basi di diritto positivo, ed anzi si scontra non solo con la lettera della legge, ma anche con la considerazione che le norme sulla determinazione del reddito complessivo sono norme di chiusura dell’ordinamento delle imposte dirette: solo dalla determinazione del reddito complessivo si giunge al computo dell’imposta lorda e, infine, dopo le detrazioni, al calcolo di quanto il contribuente deve versare all’erario.In altri termini, per utilizzare una terminologia cara alla dottrinapenalistica, tra le norme che disciplinano la determinazione dellesingole categorie di reddito e le norme che disciplinano la determinazione del reddito complessivo c’è un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che le norme che eventualmente escludano la deducibilità di oneri ai fini della determinazione delle singole categorie di reddito non per ciò solo determinano l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dal reddito complessivo. 6.1.

Ne consegue che, in mancanza di una norma espressa che escludala deducibilità degli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett.

e) del Tuir dal reddito complessivo, nella determinazione di quest’ultimo queglioneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cuiall’art. 51, comma 8 bis, del Tuir. Né sussiste alcuna base normativa per ritenere, come asserisce l’Agenzia ricorrente, in ultima ipotesi, che la deduzione spetti solo al soggetto lavoratore all'estero che abbia un sostituto di imposta in Italia.

7. Deve pertanto darsi continuità al principio di dirittogià affermato da questa Corte secondo cui: «In tema di imposte dirette, nel caso in cui ilreddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base dellaretribuzione convenzionale di cui all’art. 51, comma 8 bis, del Tuir,che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dicui all’art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l’esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo» (Cass., n. 17747del 27/06/2024).

8. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese che liquida in € 3.100,00,oltre rimborso forfetta