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Ordinanza Interlocutoria — n. 9416/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court due to missing appeal file and procedural notification issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9416/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's cassation appeal against the Regional Court's decision upholding the IMU tax claim. The taxpayer argued for procedural violations regarding the lack of notification and absence of hearing summons, while the Municipality remained unrepresented. The Court ordered the acquisition of the physical appeal file, which was not available electronically, and remanded the case for a new trial to verify these procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 16, 17, 20, 31, 53 d.lgs. n. 546/1992; Art. 101, 156, 157, 330, 342, 348 c.p.c.: When a cassation appeal relies on procedural violations concerning the notification of the appeal or the summons to the hearing, and the electronic file is unavailable, the Court must order the acquisition of the physical file to verify the facts before deciding on the admissibility of the appeal.

Parole chiave

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procedural notification appeal file acquisition IMU tax dispute cassation remand contumacy in appeal imposte comunali stima fiscale immobiliare crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 16, 17, 20, 31, 53 of D.Lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso la contribuente (rimasta contumace in sede di gravame) prospetta la mancata notifica dell’appello e l’assenza di comunicazione dell’avviso per l’udienza di discussione dell’appello (violazione e falsa applicazione degli art. 16, 17, 20, 31 e 53, d.
Art. 101, 156, 157, 330, 342, 348 of the Civil Procedure Code
546 del 1992, art. 101, 156, 157, 330, 342 e 348 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1651/2020 R.G. proposto da : CONTADINI ROSINA, rappresentatae difesa dall'avvocato CIRIELLO OSVALDO (CRLSLD73E03A509R) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 5118/2019 depositata il 11/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Napoli dichiarando legittima la pretesa fiscaleper Imu 2012.

2. ricorre percassazione la contribuente con cinque motivi;

3. il Comune è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente (rimasta contumace in sede di gravame) prospetta la mancata notifica dell’appello e l’assenza di comunicazione dell’avviso per l’udienza di discussione dell’appello (violazione e falsa applicazione degli art. 16, 17, 20, 31 e 53, d. lgs. n. 546 del 1992, art. 101, 156, 157, 330, 342 e 348 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Per verificare la notifica dell’appello e dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione (questione pregiudiziale assorbente) questa Corte ha la necessità di verificare il fascicolo cartaceo, in quanto, come verificato dalla Cancelleria, non risulta in appello il telematico. Si dispone, quindi, l’acquisizione del fascicolo dell’appello, con rinvio a nuovo ruolo della controversia. P.Q.M Rinvia a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria di acquisire il fascicolo delgrado di