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Ordinanza Interlocutoria — n. 9374/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings pending new role assignment for rateization defense.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9374/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax appeal proceedings to allow the opposing parties to respond to the appellant's request for payment rateization. The appellant sought a stay of proceedings based on the 'rottamazione quater' scheme and a payment deadline of November 2027. Since neither the tax agency nor Equitalia raised this specific defense, the case was remitted to a new hearing role.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a party requests a suspension of proceedings based on a specific payment arrangement or rateization scheme not yet raised by the opposing parties, the court must remand the case to a new hearing role to allow for their response.

Parole chiave

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tax appeal suspension rottamazione quater payment rateization new hearing role procedural stay assistenza amministrativa fiscale sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10297/2017 R.G. proposto da : NUOVA METALMEC DI ALABISIO NUNZIO E C SAS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato FERRARA CARMELO FABRIZIO (FRRCML66D16H501D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in VERONA , VIA LOCATELLI 3, presso lo studio dell’avvocato CIMETTI MAURIZIO (CMTMRZ59E16L781D), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARENTE GIUSEPPE (PRNGPP64E30F839O) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’EMILIA ROMAGNA n. 2804/05/16 depositata il 25/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 2804/05/16 del 25/10/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da Equitalia Centro s.p.a. (di seguito Equitalia) nei confronti della sentenza n. 18/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Parma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Nuova Metalmec di Alabiso Nunzio C. s.a.s. (di seguito NM) nei confronti della cartella di pagamento concernente IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2008. 2.Avverso la sentenza di appello NM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE e Equitalia resistevano in giudizio con separati controricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria del 25/10/2024, NM chiedeva la sospensione del giudizio in ragione dell’adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) e della rateizzazione dei pagamenti, l’ultimo dei quali è fissato per il 30/11/2027. 2.Poiché né AE né Equitalia hanno dedotto sul punto, appare necessario rinviare la controversia a nuovo ruolo, onde consentire l’interlocuzione dei controricorrenti in ordine a quanto dedotto dalla società contribuente. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di novanta giorni per dedurre in r