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Ordinanza — n. 9373/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal regarding invalid tax notice notification due to lack of receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9373/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Stefania Palma's appeal against a tax collection notice, finding the initial lower court's rejection erroneous. Palma argued the tax authority failed to prove actual receipt of the assessment notice, violating procedural notification rules. The court held that without proof of the taxpayer's actual receipt, the notification was null, thereby invalidating the tax debt and the subsequent collection order.

Regesto Legislator

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Art. 140 cod. proc. civ.; Art. 8 l. 890/1982: The tax authority bears the burden of proving actual receipt of the assessment notice; failure to do so renders the notification null and void, preventing the loss of collection rights.

Parole chiave

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tax notification nullity burden of proof receipt IRPEF assessment notice procedural notification rules collection debt validity taxpayer rights protection administrative procedure notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 140 cod. proc. civ.
1.2.La CTR respingeva l’appello proposto da Stefania Palma evidenziando che l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato alla contribuente con le modalità previste dall’art. 140 cod.
Art. 8 l. 20 dicembre 1982, n. 890
civ., dell’art. 8 della l.
Art. 2697 cod. civ.
890, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art.
Art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e dell’art. 60, primo comma, lett.
Art. 112 cod. proc. civ.
1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
art. 140 cod. proc. civ
2.1.1.Secondo questa Corte, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
890, dell’art. 2697 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
art. 91 cod. proc. civ
1.4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere erroneamente condannato la ricorrente alle spese del giudizio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6089 del 04/03/2020
dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene il giorno in cui la raccomandata è stata ricevuta dal destinatario (Cass. n. 6089 del 04/03/2020), sicché il notificante deve fornire la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata medesima (Cass.
Cass. n. 9782 del 19/04/2018
6089 del 04/03/2020), sicché il notificante deve fornire la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata medesima (Cass. n. 9782 del 19/04/2018;
Cass. n. 27825 del 31/10/2018
Cass. n. 27825 del 31/10/2018).
Cass. n. 11460 del 08/04/2022
Ne consegue la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per mancata ricezione della raccomandata informativa da parte della contribuente (per una fattispecie analoga si veda Cass. n. 11460 del 08/04/2022, nonché la giurisprudenza ivi citata).
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9095/2017 R.G. proposto da : PALMA STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLA CAFFARELLETTA 4, presso lo studio dell’avvocato CHIANESE MAURIZIO (CHNMRZ61D14H501A), rappresentato e difeso dall'avvocato CUOMO NICOLA (CMUNCL60T21C129O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI NAPOLI, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 8376/23/16depositata il 03/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 8376/23/16 del 03/10/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Stefania Palma nei confronti della sentenza n. 10708/05/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di unacartella di pagamento per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito della notificazione di un avviso di accertamento e di un atto di contestazione sanzioni (quest’ultimo non regolarmente notificato alla contribuente, come accertato dalla CTP con statuizione passata in giudicato). 1.2.La CTR respingeva l’appello proposto da Stefania Palma evidenziando che l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato alla contribuente con le modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., rigorosamente osservata dal messo notificatore, sicché non si era verificata alcuna decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal diritto di riscuotere il credito. 2.Avverso la sentenza di appello Stefania Palma proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva in giudizio con controricors o mentre Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.) restava intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di Stefania Palma è affidato a quattro motivi, che vengono di seguito illustrati. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 8 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR erroneamente ritenuto la notifica dell’avviso di accertamento regolarmente eseguita, così stravolgendo completamente l’applicazione del procedimento notificatorio ex art.140 cod. proc. civ. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice di appello omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello avverso la sentenza di primo grado, concernente la nullità dell’atto consequenziale all’avviso di accertamento e all’atto di contestazione non notificati alla contribuente. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, in ogni caso, la prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’insussistenza della decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di procedere alla riscossione del credito e la prescrizione di quest’ultimo. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere erroneamente condannato la ricorrente alle spese del giudizio. 2.Il primo motivo è fondato. 2.1.1.Secondo questa Corte, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017). 2.1.2.Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene il giorno in cui la raccomandata è stata ricevuta dal destinatario (Cass. n. 6089 del 04/03/2020), sicché il notificante deve fornire la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata medesima (Cass. n. 9782 del 19/04/2018;

Cass. n. 27825 del 31/10/2018). 2.1.3.Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione. 2.2.Nel caso di specie, la ricorrente risultava residente in Giugliano in Campania, via Massarola n. 4, come attestato anche dal certificato di residenza in atti, essendosi il messo notificatore accertato della residenza nel luogo di notifica (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata:

«l’ufficiale notificatore (…) per maggior scrupolo aveva verificato che l’interessato avesse ancora la residenza nel comune e nel luogo presso il quale aveva tentato la notifica»). 2.3.Tuttavia, la raccomandata informativa non è stata ricevuta dal destinatario, risultato sconosciuto all’indirizzo, come evincibile dalla indicazione contenuta nel documento prodotto dalla contribuente e indicato come all. F. Ne consegue la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per mancata ricezione della raccomandata informativa da parte della contribuente (per una fattispecie analoga si veda Cass. n. 11460 del 08/04/2022, nonché la giurisprudenza ivi citata). 3.Il secondo motivo, con il quale si contesta l’omessa pronuncia in ordine alla declaratoria di nullità della cartella di pagamento in ragione della nullità della notificazione dell’atto presupposto, è infondato. 3.1.La CTR non ha omesso la pronuncia, ma detta pronuncia è stata assorbita in ragione della ritenuta regolarità della notificazione, sicché sulla questione dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio. 4.Il terzo motivo, con cui ci si duole della mancata declaratoria di decadenza dalla riscossione, è fondato nei limiti di cui appresso si dirà. 4.1.La CTR ha erroneamente ritenuto la validità della notificazione dell’avviso di accertamento e, conseguentemente, ha ritenuto non maturata la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla riscossione del credito. 4.2.Peraltro, ritenuta in questa sede la nullità della notificazione dell’atto impositivo, la statuizione sulla decadenza non può che essere cassata, dovendo il giudice del rinvio procedere a nuovo accertamento al riguardo. 5.Il quarto motivo, con cui ci si duole del regolamento delle spese di lite, resta, invece, assorbito, essendo la relativa statuizione venuta meno con la cassazione della sentenza impugnata. 6.In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il quarto motivo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e