Italian Court dismisses tax appeal due to improper defendant and procedural defects in tax collection case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible against the Ministry of Finance and rejected it against Equitalia and the Revenue Agency. The court ruled that the Ministry was no longer the proper defendant after fiscal powers transferred to tax agencies in 2001, and the appeal suffered from cumulative legal and motivation defects. Consequently, the taxpayers were ordered to pay procedural costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 comma 1 d.lgs. 300/1999; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: Following the transfer of fiscal powers to tax agencies, the Ministry of Finance is no longer a proper defendant in tax disputes, and appeals containing cumulative legal and motivation defects are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23793/2016 R.G. proposto da : BRUNELLA GIANNI, CUSATI CECILIA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMI GIGLIOLA (GGLGLL67M45E734G) -ricorrenti- contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO (BRTBGI53A05A056C), rappresentat a e difes a dall'avvocato FLORIO ROBERTA (FLRRRT63E43L219W) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLE FINANZE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELLA LOMBARDIA n. 1172/44/16depositata il 03/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1172/44/16 del 03/03/2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Gianni Brunella e Cecilia Cusati nei confronti della sentenza n. 362/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti di due cartelle di pagamento per IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2011. 1.1.La CTR rigettava l’appello dei sig.ri Brunella e Cusati evidenziando che:
a) gli avvisi di liquidazione erano stati regolarmente notificati e non impugnati, sicché le censure di merito (legittimità della revoca delle agevolazioni; contestazioni concernenti le somme dovute) erano inammissibili;
b) non sussisteva il denunciato vizio di motivazione delle cartelle impugnate;
c) le cartelle erano state legittimamente notificate a mezzo del servizio postale. 2.Avverso la sentenza di appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e depositavano memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) ed Equitalia Nord s.p.a. (di seguito Equitalia) resisteva no in giudizio con separati controricorsi; Equitalia depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti del Ministero delle finanze. 1.1.Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è l'Agenzia delle dogane, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero delle finanze (Cass. n. 1462 del 23/01/2020;
Cass. n. 1550 del 28/01/2015). 2.Il ricorso dei sig.ri Brunella e Cusati è affidato a cinque motivi, di seguito brevemente illustrati. 2.1.Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR reso motivazione generica e apparente su molteplici elementi, quali:
a) la regolare notificazione degli avvisi di accertamento;
b) la regolare notificazione delle cartelle di pagamento avvenuta a mezzo posta direttamente dall’agente della riscossione;
c) la mancanza di specifica indicazione del calcolo degli interessi nel contesto delle cartelle di pagamento. 2.2.Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 5 e 6 del d.m. 2 agosto 1969 e degli artt. 7, 13 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR omesso di esaminare il merito dell’accertamento, che sarebbe erroneo sia con riferimento alle ragioni della ripresa, sia con riferimento al computo delle sanzioni. 3.Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili e, comunque, infondati. 3.1.In primo luogo, si contesta la motivazione apparente della sentenza impugnata non formulandosi la censura corretta di error in procedendo.
Inoltre, con il richiamo alternativo al n. 3 ovvero al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. si fa riferimento, con argomenti non scindibili, ad una violazione di legge e ad un vizio di motivazione, senza che sia stata fornita una trattazione separata delle singole censure(cfr. Cass. S.U. n. 9100 del 06/05/2015; Cass.n. 26790 del 23/10/2018; Cass. n. 39169 del 09/12/2021). 3.2.Per quanto riguarda, poi, specificamente il primo motivo, a fronte dell’accertamento da parte del giudice di appello (sintetico ma esaustivo),concernente la regolare notificazione, in data 07/11/2012, degli avvisi di accertamento, i contribuenti si dolgono della regolarità di detta notificazione, senza peraltro chiarire le ragioni per le quali la stessa non sarebbe regolare e senza trascrivere e/o allegare le relate di notificazione di detti avvisi, con evidente difetto di specificità del motivo. 3.3.Con riferimento al secondo motivo, la motivazione della CTR è non solo esaustiva, ma anche corretta, allorquando si afferma che la notificazione delle cartelle è stata legittimamente effettuata a mezzo posta da Equitalia.
Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico, cui si è puntualmente attenuto il giudice di appello, che la cartella di pagamento possa essere notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta (Cass. n. 6395 del 19/03/2014; Cass. n. 4567 del 06/03/2015; Cass. n. 20918 del 17/10/2016. La circostanza trova conferma anche in Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021). 3.4.Con riferimento, infine, al terzo motivo, lo stesso è, altresì, inammissibile in quanto, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza impugnata in ordine alla congruità della motivazione delle cartelle, i contribuenti non hanno trascritto e/o allegato le stesse, onde consentire la valutazione di questa Corte. 4.Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per una duplice ragione. 4.1.In primo luogo, i motivi scontano, come i precedenti, il cumulo delle censure, facendo riferimento,con argomenti inscindibili, sia a vizi di violazione di legge che a vizi di motivazione. 4.2.Secondariamente, non si confrontano con l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata (non scalfito dai motivi che precedono), per il quale le censure di merito sarebbero preclus e in ragione della regolare notificazione degli avvisi di accertamento, dovendo essere le stesse proposte in sede di tempestiva impugnazione di questi ultimi. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero delle finanze e rigettato nei confronti di AE e Equitalia. 5.1.I ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 170.242,48.
Nulla per le spese in favore del Ministero delle finanze, rimasto intimato. 5.2.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze e rigetta il ricorso proposto nei confronti delle altre parti; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 7.600,00, in favore di Equitalia Nord s.p.a., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, e in euro 5.900,00 in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il