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Ordinanza — n. 9367/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial appeal against tax collection notice, ruling prescription terms do not convert to decennial upon administrative act finality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9367/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Equitalia's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal, which had rejected the taxpayer's claim based on prescription and lack of motivation. While the lack of motivation in the payment notice became res judicata, the Court held that the specific prescription period for tax debts does not automatically convert to the standard decennial term merely because the administrative collection notice became unchallengeable. Consequently, the lower court's decision on prescription was overturned, and the case was remanded to determine if the specific tax debts had expired under the applicable time limits.

Regesto Legislator

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Art. 2946, 2953 c.c.; L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. b): The expiration of the opposition period for a tax collection notice renders the debt irrevocable but does not trigger the conversion of the specific prescription term into the ordinary decennial period, which applies only upon the finality of a judicial title.

Parole chiave

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tax collection notice prescription period administrative act judicial title IRPEF and VAT remand for retrial lack of motivation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
Art. 2953 c.c.
"conversione" del termine di prescrizione previsto per il singolo tributo in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. b)
3.Casal resisteva in giudizio con controricorso e memoria ex art. 380 bis .1 cod.
art. 2953 c.c
"conversione" del termine di prescrizione previsto per il singolo tributo in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016
Cass. n. 11760 del 03/05/2019
Cass. n. 11760 del 03/05/2019).
Cass. n. 2095 del 24/01/2023
2.3.Nel caso di specie, il termine di prescrizione previsto per IRPEF e IVA è notoriamente decennale, salvo che per sanzioni e interessi, laddove detto termine è quinquennale (Cass. n. 2095 del 24/01/2023;
Cass. n. 7486 del 08/03/2022
Cass. n. 7486 del 08/03/2022).
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20931/2016 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato FRONTICELLI BALDELLI ENRICO (FRNNRC66L10H501Q),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro CASAL SNC, elettivamente domiciliata in ROMA , LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato PERRI NATALE (PRRNTL62E31A053E),che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO n. 1344/ 37/ 16 depositata il 16/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1344/37/16 del 16/03/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (di seguito Equitalia) nei confronti della sentenza n. 19925/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Ca.Sal. s.n.c. di Antonio Chirichiello e Claudio Belmonte (di seguito Casal) nei confronti della intimazione di pagamento emessa a seguito di una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IVA concernente l’anno d’imposta 2003. 1.1.La CTR respingeva l’appello di Equitalia evidenziando che:

a) il primo giudice aveva correttamente valutato l’eccezione di prescrizione, dovendo applicarsi il termine di prescrizione quinquennale;

b) l’intimazione doveva, altresì, ritenersi carente di motivazione. 2.Avverso la sentenza di appello Equitalia proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Casal resisteva in giudizio con controricorso e memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. mentre AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la sentenza impugnata si articola su due distinte rationes decidendi , peraltro non autonome l’una rispetto all’altra (nel senso che, da sole , non sono in grado di reggere l’intera decisione assunta dal giudice d’appello); invero, la CTR sostiene, da un lato, la carenza di motivazione dell’intimazione di pagamento, con conseguente caducazione dell’atto, e, dall’altro, la prescrizione quinquennale dei crediti recati dalla cartella di pagamento. 1.1.La prima delle due rationes decidendi non è stata impugnata da Equitalia.

Conseguentemente la statuizione della CTR con la quale si è ritenuto il difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, è passata in giudicato, con conseguente annullamento della stessa. 2.L’unico motivo di ricorso riguarda, invece, l’altra ratio decidendi, avverso la quale Equitalia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., nonché dell’art. 3, comma 9, lett. b), della l. 8 agosto 1995, n. 335, per avere la CTR errato nel ritenere che i tributi recati dalla cartella di pagamento indicata nell’intimazione (IRPEF e IRAP) debbano ritenersi prescritti per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. 2.1.Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso si dirà . 2.2.Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione previsto per il singolo tributo in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass.

S.U. n. 23397 del 17/11/2016). 2.2.1.La superiore sentenza va letta nel senso che, divenuta non più contestabile la cartella di pagamento, al tributo in essa previsto si applica il termine di prescrizione specificamente previsto dalla legge, termine interrotto dalla notifica dell’atto riscossivo e che, successivamente, ricomincia a decorrere dalla notificazione dello stesso (cfr. Cass. n. 11760 del 03/05/2019). 2.3.Nel caso di specie, il termine di prescrizione previsto per IRPEF e IVA è notoriamente decennale, salvo che per sanzioni e interessi, laddove detto termine è quinquennale (Cass. n. 2095 del 24/01/2023;

Cass. n. 7486 del 08/03/2022). Il termine di prescrizione, poi, potrebbe essere stato validamente interrotto dall’avviso di intimazione annullato per difetto di motivazione, potendo detto atto comunque mantenere una simile valenza sotto il profilo sostanziale, ricorrendone le condizioni di legge. 2.4.La sentenza impugnata non si è conformata ai superiori principi di diritto, sicché la stessa va riformata in parte qua , spettando al giudice del rinvio stabilire se i crediti recati dalle cartelle di pagamento impugnate unitamente all’avviso di intimazione siano o meno prescritti. 3.In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui si è detto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di second