Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the notification of a settlement proposal. The appellant, Oppido Rosario, challenged a second-instance tax judgment against the Revenue Agency but did not act within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23731/2024 R.G. proposto da : OPPIDO ROSARIO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GIOVANNI LORENZO BERNINI 1 presso lo studio dell’avvocato DI MASO EMANUELE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro - tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (per il ricevimento di atti, fax n. 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO dell’ EMILIA ROMAGNA n.699/2024 depositata il 22/07/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Rom