Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. TRASPORTI CELENTANO SRL, the appellant, did not act within this timeframe, while the opposing party, the Revenue Agency, had already accepted the proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of definition deems the appeal withdrawn and extinguishes the Cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3324/2021 R.G. proposto da : TRASPORTI CELENTANO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MOROSINI, 16, presso lo studio dell’avvocato GUERRA GUIDO (GRRGDU75R06H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA MONICA UGO (DLLGUO53B21C361N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO SEDE IN SALERNO, -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Campania SEZ.DIST.SALERNO n.3219/2020depositata il 25/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così d