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Decreto — n. 9245/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9245/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Falavigna Paolo, had filed a decree against the Revenue Agency but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal proposed settlement statutory time limit renunciation of appeal extinction of proceedings legal costs Civil Procedure Code tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
del Lazio n.4653/2021 depositata il 19/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
del Lazio n.4653/2021 depositata il 19/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10391/2022 R.G. proposto da : FALAVIGNA PAOLO, elettivamente domiciliato presso l’avvocato IMBIMBO ANTONIO (MBMNTN73M06A509I) , pec antonio.imbimbo@milano.pecavvocati.it che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.4653/2021 depositata il 19/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così