Civil procedure dismissed: lawsuit against tax authority for extinguished litigation on tax declaration deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the lower court confirmed the tax authority's submission of a definitive list entry. The plaintiff, a resort company, challenged the tax agency's claim that the legal proceedings had terminated under specific legislative provisions regarding declaration deadlines. The court ruled that since the lower court found no pending objections and the statutory conditions for extinction were met, the case could not proceed further.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax authority submits a definitive list entry documenting the regular conclusion of proceedings without pending objections, the litigation is extinguished by operation of law, barring further action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7491/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro STABILIMENTI BALNEARI LIDO DI ROMA SRL,rappresentata e difesa dall’avvocato SALVINI LIVIA, unitamente agli avvocati MASTROCOLA FABIO, PANZERA DA EMPOLI GIOVANNI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.6700/ 11/ 2019 depositata il 29/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 12/03/2025