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Decreto — n. 9229/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9229/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a ruling on the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The respondent, De Marco Pasquale, had not actively defended the case, while the State Agency argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the lack of response as a formal withdrawal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural silence proposal for judgment extinction of proceedings Code of Civil Procedure restituzioni alla produzione diritto industriale violazione del segreto commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.8980/2022depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.8980/2022depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9453/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro DE MARCO PASQUALE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.8980/2022depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso