Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished, ruling that the lower court's finding of automatic termination under the new tax law was correct. The plaintiff argued for a hearing to potentially revive the case, but the court confirmed that the process ended by operation of law once the tax dispute was formally resolved. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the plaintiff to bear the costs of the extinguished proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the regular definition of the underlying dispute, with costs remaining with the party who advanced them unless a hearing is requested.
Parole chiave
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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25951/2021 R.G. proposto da : GESAM SRL GESAM, rappresentata e difesa dall’avvocato LATELLA STEFANO, unitamente all'avvocato CEPPARULLO ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.1395/ 17/ 2021 depositata il 10/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 31/03/2025