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Ordinanza — n. 9129/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses four tax appeal grounds but allows the fifth regarding deductible production costs in inductive assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9129/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected the taxpayer's arguments concerning the binding force of prior judgments, the principle of demand, the necessity of attaching the production verification report, and the legitimacy of the presumption chain. However, the court found the fifth ground valid, ruling that the tax authority must inductively determine both revenues and corresponding production costs when full accounting cannot be reconstructed. Consequently, the appellate judgment was quashed and remanded to the lower court to re-evaluate the case and allocate costs.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 legge 212/2000; Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973: The requirement to attach documents for tax assessment does not apply to acts where the taxpayer already has full legal knowledge via prior notification, and the tax authority must inductively determine both revenues and production costs when accounting is unattainable.

Parole chiave

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inductive tax assessment production cost deduction Statuto del contribuente binding force of judgment presumption chain validity remand for new trial tax authority burden validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 l.
Art. 32 comma 1 n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973
Orbene, “In tema di determinazione del reddito di impresa sulla base di accertamento induttivo in senso stretto, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità ovvero alla sua generalizzata inattendibilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n.
Art. 2909 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., “per non avere la CTR tenuto conto della efficacia vincolante del giudicato esterno perfezionatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza della CTR della Campania riferita all’anno d’imposta 2017”.
Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
art. 39 comma 1 D.P.R. 600/1973
All’esito di accesso diretto e PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Marcianise, l’Ufficio accertava per l’anno d’imposta 2008, ai sensi dell’art. 39 comma 1 D.P.R. 600/1973, maggiori ricavi non dichiarati per euro 175.367,00.
art. 2909 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c.
art. 2727 c.c
Col quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 407 del 2015
212, nel prevedere che debba essereallegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione” (Cass. n. 407 del 2015).
Cass. n. 18073 del 2008
Cass. n. 7122 del 2023
600 del 1973 onera l'ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo iricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentualeforfettaria” (Cass. n. 7122 del 2023).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21026/2016 R.G. proposto da : A L WATCH SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO (NPLFNC47S11H501L) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato MILITERNO ALESSANDRA (MLTLSN67S54A944F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 1385/2016depositata il 16/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA In data 14 novembre 2012 L’Agenzia delle Entrate di Caserta notificava alla società A.L. Watch S.r.l., esercente l’attività di commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria, l’avviso di accertamento n. TF7030103979/2012. All’esito di accesso diretto e PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Marcianise, l’Ufficio accertava per l’anno d’imposta 2008, ai sensi dell’art. 39 comma 1 D.P.R. 600/1973, maggiori ricavi non dichiarati per euro 175.367,00.

Conseguentemente, provvedeva a contestare una maggior imposizione a fini IVA, IRES ed IRAP. La contribuente con atto notificato in data 9/04/2013 proponeva ricorso innanzi alla CTP di Caserta eccependo la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione del PVC redatto dalla Guardia di Finanzia; per carenza assoluta di motivazione; per violazione dei principi in materia di onere della prova; nonché per l’inattendibilità della ricostruzione induttiva effettuata. Nel merito eccepiva in via preliminare che l’oggetto del recupero fosse identico a quello oggetto di altri avvisi di accertamento, scaturiti dal medesimo PVC ed emessi per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007.

Evidenziava che in relazione agli stessi la CTP di Caserta aveva accolto i ricorsi presentati dalla Società. Con sentenza n. 4715/15/2014, la CTP adita accoglieva il ricorso della contribuente e lo dichiarava fondato nel merito. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, evidenziandone il difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione degli elementi fondanti la ricostruzione e l’accertamento dei maggiori ricavi. La CTR della Campania riteneva fondato l’appello e accoglieva il ricorso dell’Ufficio.

La contribuente affida ora il proprio ricorso per Cassazione a cinque motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., “per non avere la CTR tenuto conto della efficacia vincolante del giudicato esterno perfezionatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza della CTR della Campania riferita all’anno d’imposta 2017”. Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per aver la CTR mancato di pronunciarsi in ordine alla illegittimità dell’avviso di accertamento per mancata produzione in giudizio del PVC su cui è fondata la motivazione della pretesa impositiva.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 l. 212/2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per non aver correttamente valutato la CTR l’eccezione sollevata dalla parte in ordine alla mancata allegazione del PVC dapprima all’atto impositivo e poi agli atti del processo con conseguente violazione delle regole in materia di onere probatorio. Col quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. per non aver considerato la CTR che l’accertamento oggetto del giudizio scaturiva da un inammissibile ricorso alle doppie presunzioni.

Con il quinto motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett.

d) del D.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento effettuato dall’Ufficio, anche se in assenza dei presupposti richiesti dalla norma in questione in ordine alla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a consentire l’utilizzo del metodo induttivo. Il primo motivoè infondato. La censura adombra erroneamente la sussistenza di una res iudicata in riferimento alla sentenza n. 247/17/13 della CTR della Campania. In realtà, il giudicato viene invocato, non in relazione ad uno o più elementi di fatto, quanto – incongruamente – rispetto a mere valutazioni compiute da un giudice. Valutazione è, invero, quella che investe la stima induttiva di un valore, quello “complessivo” delle vendite non fatturate, evocato dalla ricorrente sub a), pg. 11 del proprio ricorso per cassazione; valutazione è anche l’apprezzamento sulla ripartizione pluriennale dei ricavi negli anni d’imposta 2005-2008, di cui è menzione sub lett.

b) del ricorso in parola, alle pg. 11 e 12. In altri termini, sia l’apprezzamento “valoriale” delle vendite, sia l’apprezzamento “percentualistico” correlato alla ipotizzata ripartizione dei ricavi, non rivelano ontologicamente una connotazione di “fatto”, ma di mero “concetto”. In definitiva, si è in presenza di profili di tenore valutativo funzionali non ad accertare una circostanza, ma costruire un ragionamento induttivo. Questi apprezzamenti, compiuti da un giudice nella controversia affidatagli, non possono condizionare, tantomeno vincolare, sul piano del giudicato esterno, il libero sindacato degli altri giudici investiti di controversie relative ad anni d’imposta differenti, ancorché esse veicolino questioni affini.

La CTR ha, d’altronde, nella specie legittimamente motivato osservando che constavano riprese autonome connesse all’esercizio rimesso al suo vaglio, in tal senso slegando il nesso fra il giudizio in esito al quale viene in rilievo e quello in relazione al quale viene predicato il giudicato esterno. Il secondo motivo e il terzo motivo sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione; entrambi indugiano, infatti, sulla mancata allegazione del pvc all’avviso di accertamento, reputando detta circostanza suscettibile di compromettere la validità e/o legittimità dell’atto impositivo.

Non consta l’omessa pronuncia dedotta con il secondo motivo. La CTR si è espressa sul punto, richiamando la doglianza, quindi implicitamente disattendendola. Ad ogni buon conto, il pvc non è necessariamente allegato all’avviso di accertamento, sul che si sgretola anche il terzo mezzo di ricorso. Giova, invero, richiamare il principio espresso da questa Corte, alla luce del quale “In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essereallegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione” (Cass. n. 407 del 2015).

D’altronde, “In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli” (Cass. n. 18073 del 2008).

Il quarto motivoè infondato. Ancorché la parte ricorrente denunci l’illegittimo ricorso ad una “catena di presunzioni”, quel che si rileva, nella ricostruzione finalizzata al recupero fiscale, è un’unitaria rilevazione didifferenze di merci in sede di accertamento fiscale tra le quantità di beni giacenti inmagazzino e quelle desumibili dalle scritture, il che ben può sorreggere, in linea di principio, la presunzione – unitaria appunto –di cessioni e di acquisti in evasione di imposta. Il quinto motivoè fondato e va accolto. La contribuente lamenta il mancato riconoscimento in suo favore dei costi connessi all’attività di produzione del reddito sulla quale insiste la ripresa fiscale.

Orbene, “In tema di determinazione del reddito di impresa sulla base di accertamento induttivo in senso stretto, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità ovvero alla sua generalizzata inattendibilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 onera l'ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo iricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentualeforfettaria” (Cass. n. 7122 del 2023). La CTR si è posta in contrasto con questo condivisibile principio nomofilattico.

In ultima analisi, disattesi i primi quattro motivi del ricorso, se ne accoglie il quinto. La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania. P.Q.M Respinti i primi quattro motivi del ricorso, ne accoglie il quinto. Cassa con rinvio la sentenza d’appello