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Sentenza — n. 9097/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against administrative vehicle seizure regarding tax debt enforcement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9097/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Ezio Perego's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of an administrative vehicle seizure. The court found the appellant's five grounds for appeal inadmissible because they failed to specifically address the reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: Appeals must specifically confront the ratio decidendi of the lower court; vague criticisms regarding procedural timing or notification validity without engaging the court's actual reasoning on the burden of proof or statutory sanctions are inadmissible.

Parole chiave

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administrative seizure tax enforcement inadmissible appeal burden of proof sanatoria procedure ultra petita vehicle retention imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o per ultra petizione in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o per ultra petizione in relazione all’art. 112 c.p.c.
Art. 86 DPR n. 602/1973
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 86 DPR n. 602/1973.
Art. 156 c.p.c.
Il motivo è inammissibile in quanto, pur evocandola, non si confronta con la autonoma ratio decidendi espressa dalla CTR in merito alla ritenuta operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricor
art. 112 c.p
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o per ultra petizione in relazione all’art. 112 c.p.c.
art. 156 c.p
Il motivo è inammissibile in quanto, pur evocandola, non si confronta con la autonoma ratio decidendi espressa dalla CTR in merito alla ritenuta operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952
26874) e ciò anche a volere accogliere l’orientamento meno rigoroso che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n.
Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901
Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n.
Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874
24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l’orientamento meno rigoroso che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass., 13 dicembre 2019, n.
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Ordinanza 192/2018
Italian Constitutional Court dismisses challenge to regional tax law regarding vehicle seizure suspension effects.
Ordinanza 157/2008
Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on tax court jurisdiction over vehicle impoundments.
Ordinanza — n. 15704/2025 — snciv
Italian court dismisses appeal against tax notice, ruling procedural defects in digital service do not invalidate service. The court held that public officials' attestations regarding service to authorized agents are presumed valid until proven false. The appellant's arguments regarding notification timing and digital discrepancies were rejected as inadmissible or unfounded. The decision confirms that service to a qualified person binds the recipient even if the address details differ from the official record. The court emphasized the presumption of regularity in administrative service procedures. The final outcome was a dismissal of the appeal with costs awarded to the tax authority. The ruling reinforces the reliability of public official attestations in civil procedure. The court clarified that partial reforms of first-instance judgments do not create res judicata on new issues raised. The decision applies principles of good faith and procedural efficiency in tax collection disputes. The judgment stands as a precedent for handling similar notification challenges in Italian law.
Ordinanza — n. 7156/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against administrative seizure order due to failure to prove vehicle's exclusive business use.
Ordinanza Interlocutoria — n. 26293/2022 — snciv
Italian court remands tax case to lower court for file review due to procedural irregularities and lack of evidence.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.3635/2019 R.G. proposto da : PEREGO EZIO, avvocato, in proprio, elettivamente domiciliato presso l’avvocato Mario Rosati -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardian. 2769/2018 depositata il 15/06/2018. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 19/03/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott.

Aldo Ceniccola, che ha chiesto rigettarsiil ricorso. Udito l’Avvocato dello Stato Valentina Pilloni per l’Agenzia delle entrate, che ha richiamato la già formulate conclusioni. FATTI DI CAUSA 1. Ezio Perego ricorre, con cinque motivi,avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delricorso proposto dal contribuente avverso il preavviso di fermo amministrativo di un'autovettura.

2. Resiste l’Agenzia delle entrate – Riscossione con controricors o.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o per ultra petizione in relazione all’art. 112 c.p.c. Deduce il ricorrente che il giudice di appello avrebbe trascurato la reale portata di altra sentenza emessa dalla CTP di Milano, che aveva dichiarato la nullità del fermo relativamente all'iscrizione a ruolo riguardante una delle cartelle esattoriali poste a fondamento del preavviso di fermo, e avrebbe ipotizzato surrettiziamente vizi riguardanti tale dichiarazione di nullità pur nell'inesistenza di uno specifico motivo di gravame. 1.1.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale non ha affatto trascurato la reale portata della sentenza richiamata dal contribuente, ma ne ha correttamente limitato la portata e ne ha affermato l'irrilevanza ai fini della materia del contendere,restando, infatti, comunque efficaci le altre cartelle poste a fondamento dell'impugnato preavviso; dall'altro, poi, il giudice di appello non ha pronunciato ultra petita, avendo semplicemente negato rilievo dirimente ad un argomento prospettato dallo stesso contribuente, avente ad oggetto la nullità dell'iscrizione relativamente ad una sola delle cartelle presupposte.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto della controversia.Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe invertito le questioni oggetto della causa, ponendo a fondamento del rigetto la sussistenza di plurime iscrizioni a ruolo rientranti nella giurisdizione tributaria, che in realtà si ridurrebbero ad euro 196,64, senza dar conto di una valutazione se non induttiva del proprio postulato. 2.1. Il motivo è inammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 21/07/2015, non avendo ilricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 26860 del 18/12/2014;

Cass. n. 11439 dell’11/05/2018). Per il vero, il motivo è deficitario anche in relazione al rispetto del principio di autosufficienza , in quanto nemmeno precisa quando e dove il fatto asseritamente trascurato sia stato discusso nel corso del giudizio di merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la «Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 26 DPR 602/1973, 60 c . 1 lett.

a) DPR 600/1973, art. 14 C. 1 D.Lgs. n. 159/2015 e della Risoluzione n. 09/01/2006 n. 2 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione ed ai sensi dell’art. 360 n. 5 per omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia». 3.1. Il motivo è inammissibile perché formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952;

Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l’orientamento meno rigoroso che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874), alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto. Nel motivo si intrecciano infatti una poco chiara censura avente ad oggetto l’asserita anteriorità del fermo amministrativo rispetto all'invio del preavviso, aspetto che non è stato trattato dalla sentenza impugnata e di cui il ricorrente non evidenzia in modo specifico l'avvenuta deduzione nel corso del giudizio di merito, ed una censura di invalidità della notifica .

In relazione a quest’ultimo rilievo, in aggiunta, il motivo non si confronta con la autonoma ratio decidendi manifestata d a lla CTR , che ha comunque ritenuto operante la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 86 DPR n. 602/1973. Il ricorrente contesta la decisione dei giudici di appello, che non hanno rileva to alcun nesso di strumentalità tra l'autovettura oggetto del fermo e la professione di avvocato svolta dal contribuente. 4.1. Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio della decisione impugnata che, lungi dall'escludere, in linea generale, la possibile strumentalità, nel caso di specie ha ritenuto, con motivata valutazione non censurabile in questa sede di legittimità, non assolto dal contribuente il relativo onere della prova su di esso incombente.

5. Con il quinto strumento di impugnazione, il ricorrente censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’error in iudicando commesso dalla CTR per avere ritenuto valida la notifica e, comunque, operante nel caso di specie la sanatoria di cui all’art.156 c.p.c.. 5.1. Il motivo è inammissibile in quanto, pur evocandola, non si confronta con la autonoma ratio decidendi espressa dalla CTR in merito alla ritenuta operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.100,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricor