Civil procedure dismissed: process extinguished by administrative act listing under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following an administrative act listing the case under specific tax law provisions. The lower court found that the insertion into the official list documented the regular conclusion of the dispute, rendering further litigation unnecessary. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished when the administrative authority lists the case as concluded, thereby terminating the litigation without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23168/2020 R.G. proposto da: EUROLOGISTICA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato SCORDINO DOMENICO e dall’avvocato MAURIELLO WALTER contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 6707/11/2019 depositata il 29/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/04/202