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Ordinanza — n. 9032/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax refund appeal regarding procedural defects and new funding cap laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9032/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a lower court order enforcing a taxpayer's refund claim. The agency argued the lower court violated procedural rights by not formally constituting the agency and failed to apply new laws limiting refund amounts to available funds. The court held that the lower court respected the taxpayer's defense rights despite the agency's lack of formal appearance and confirmed that new funding caps apply to enforcement proceedings, requiring specific administrative procedures rather than denying the refund.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 70 d.lgs. 546/1992; Art. 16 octies d.l. 91/2017: In tax enforcement proceedings, the lower court must verify the availability of statutory funds; if funds are exhausted, the court must activate special administrative procedures to execute the judgment rather than deny the refund.

Parole chiave

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tax refund enforcement procedural due process funding cap limits administrative exhaustion judicial execution order contenzioso tributario rimborso fiscale revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 70, para. 7 of D.Lgs. n. 546/1992
Più radicalmente, peraltro, il principio è stato ulteriormente affinato, ritenendo che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs.
Art. 24 of the Constitution
546/1992, nonché dell’art. 24 della Costituzione.
Art. 1, para. 665 of Law n. 190/2014
Nonostante l’apparenza di mancata costituzione dell’Amministrazione finanziaria (sulla scorta del frontespizio della sentenza impugnata), il giudice dell’ottemperanza ha tenuto conto dell’eccezione proposta con riguardo al pagamento eseguito nella misura percentuale prevista dall’art. 16 octies del d.l.
Art. 16 octies of D.L. n. 91/2017
Nonostante l’apparenza di mancata costituzione dell’Amministrazione finanziaria (sulla scorta del frontespizio della sentenza impugnata), il giudice dell’ottemperanza ha tenuto conto dell’eccezione proposta con riguardo al pagamento eseguito nella misura percentuale prevista dall’art. 16 octies del d.l.
Art. 9, para. 17 of Law n. 289/2002
art. 24 della Costituzione
546/1992, nonché dell’art. 24 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 28108/2021
Cass. V, n. 16289/2022
Corte cost., n. 197/2022
Corte cost., n. 197/2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13310/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RIVELA SANTO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST.SIRACUSA n.6818/2019 depositata i l 25/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Rivela Santo ricorreva in ottemperanza per vedere eseguita la sentenza della CTR della Sicilia – Sez. staccata di Siracusa che lo riconosceva vittorioso sull’istanza di rimborso dei tributi versati nel periodo dei movimenti tellurici che avevano colpito la Sicilia Orientale nel dicembre 1990.

Il giudice dell’ottemperanza, in speciale composizione, accoglieva la domanda della parte privata, donde insorge l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. L’affare, chiamato avanti la VI Sezione di questa Corte, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio di costituzionalità delle norme di riferimento. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 70, comma settimo, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 24 della Costituzione.

Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio non abbia ritenuto costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate, con violazione della ritualità del contraddittorio nel rito dell’ottemperanza e del diritto di difesa della parte costituita. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 665, della legge numero 190 del 2014 come modificato dall'articolo 16 octies del decreto - legge numero 91 del 2017 e dall'articolo 9, comma 17, della legge numero 289 del 2002.

Nella sostanza si lamenta che il giudice dell'ottemperanza, nella sentenza in scrutinio, non abbia considerato le norme sopravvenute che limitano il rimborso entro la capienza di un fondo annualmente fissato con provvedimento amministrativo generale, di talché non può essere ordinato un pagamento, quando il predetto fondo risulti incapiente.

2. Il primo motivo non può essere accolto. 2.1. Nonostante l’apparenza di mancata costituzione dell’Amministrazione finanziaria (sulla scorta del frontespizio della sentenza impugnata), il giudice dell’ottemperanza ha tenuto conto dell’eccezione proposta con riguardo al pagamento eseguito nella misura percentuale prevista dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, per cui nella sostanza è stato rispettato tanto il contraddittorio quanto il diritto di difesa.

3. Neppure il secondo motivo può essere accolto. 3.1. Ed infatti, già da tempo, questa Corte aveva riconosciuto che in tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata (Cass.

V, n. 28108/2021). Nella specie, la CTR ha escluso che la norma sopravvenuta incidesse sulla misura del rimborso in sede di giudizio di ottemperanza. 3.2. Più radicalmente, peraltro, il principio è stato ulteriormente affinato, ritenendo che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octiesdel d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (così Cass.

V, n. 16289/2022). 3.3. Per completezza espositiva, va rilevato che l’impianto normativo in questione non è stato inciso dal giudizio di costituzionalità, laddove il Giudice delle leggi ha ritenuto inammissibile la questione di disparità di trattamento fra contribuenti rimborsati e non, sollevata da alcune parti private, ritenendo coerente la procedura di ristoro, mediante fondo all’uopo dedicato, da impinguarsi a scadenze fissate (cfr. Corte cost., n. 197/2022).

4. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva del contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13,