Italian tax court dismisses appeal against agricultural society tax assessment due to successful simplified tax settlement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a tax assessment regarding an agricultural society. The lower court had ruled in favor of the taxpayers, who successfully demonstrated they had completed a simplified tax settlement procedure under Law No. 130/2022. Consequently, the court declared the litigation extinguished and ordered the costs to be borne by the party that advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; L. n. 130/2022: The completion of a simplified tax settlement procedure by all parties extinguishes the ongoing litigation, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11437/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGRICOLA LA CORTAZZA SAS DI MOSCONI CESARE C, SARTORI IGEA, SARTORI ELVIO, SARTORI FRANCESCO, SARTORI BRUNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI PIERO (SNDPRI54C10H501D) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro TOGNIN GUIDO, TOGNIN BRUNO -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
VENETO n. 1294/2021 depositata il 27/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La società agricola La Cortazza s.a.s. di Mosconi Cesare C. si vedeva notificato avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l'anno 2009, in ragione del mancato superamento del test di operatività di cui all'articolo 30, primo comma, della legge numero 724 del 1994. Nella sostanza, l'Agenzia delle entrate riteneva trattarsi di società di comodo, funzionale al risparmio fiscale in ragione della consistenza del patrimonio di cui poteva disporre, in rapporto all'esiguità degli utili e della conduzione in perdita.
All'avviso di accertamento nei confronti della società agricola seguivano per trasparenza analoghi avvisi nei confronti dei soci come persone fisiche. I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due mezzi l'impugnazione, cui replica la parte privata spiegando tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, le parti contribuenti hanno depositato memoria con documentazione attestante la definizione agevolata ex l. n. 130/2022. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1.
Con il primo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 30 della legge numero 724 del 1994 e dell'articolo 2697 del codice civile. Nella sostanza si lamenta sia stata ritenuta sussistente una causa di disapplicazione automatica della disciplina sulle società non operative, consistente nella natura di società agricola, nonché un erroneo riparto dei carichi probatori, affrancando la parte contribuente dalla dimostrazione della provenienza delle sue entrate e di non ricavare più del 10% del totale dalla locazione dei terreni agricoli. 1.2.
Con il secondo motivo si prospetta censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice di procedura civile, nonché dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, dell'articolo 36, secondo comma, numero 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nella sostanza lamentando motivazione parvente della sentenza in scrutinio.
2. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, le parti controricorrenti hanno dimostrato la regolare definizione agevolata, da parte dei contribuenti tutti, ai sensi della l. n. 130/2022, donde dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.