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Ordinanza Interlocutoria — n. 9020/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on notification defect, remands case for file acquisition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9020/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding a notification defect, ruling that the case requires further procedural steps. The lower court had reformulated a decision on professional income based on design roles but failed to note that the appeal was served at a non-resident professional rather than the elected domicile. Consequently, the Court ordered the case remitted to the registry to acquire the missing files from the lower instances before further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 17, 49 d.lgs. n. 546/1992; Art. 101, 330 c.p.c.: When a lower court fails to address a procedural defect affecting the right of defense, the appeal is not immediately dismissed but remitted for the acquisition of the necessary case files from the lower instances.

Parole chiave

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notification defect right of defense remittal for files tax appeal procedure domicile election domicilio di una parte diritto a un difensore diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs.
Art. 17 d.lgs. n. 546/1992
Art. 49 d.lgs. n. 546/1992
Art. 101 c.p.c.
Art. 330 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27170/2021 R.G. proposto da : GAETANO NICOLA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVPOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GRANDE ARACRI, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . CALABRIA n. 1622/2020 depositata il 16/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Gaetano Nicola ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha riformato la pronuncia della CTP di Crotone, parzialmente favorevole al contribuente in tema di rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti.

Nel particolare, il collegio di secondo grado non rilevava che l’atto di appello era notificato presso la parte personalmente, ovvero presso un professionista non domiciliatario, ma non presso l’avvocato nel cui studio era stato eletto rituale domicilio. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato l’Ufficio. L’affare, chiamato avanti la VI Sezione, è stato rinviato per acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. CONSIDERATO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 101 e 330 c.p.c., nella sostanza per non aver rilevato l’irritualità della notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, comprimendo così il diritto di difesa per impossibilità di partecipazione all’udienza. 1.2.

Sentita la cancelleria per le vie brevi e appreso che non sono ad oggi disponibili i fascicoli dei gradi di merito, rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione dei predetti fascicoli dei gradi di merito. P.Q.M La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, previa allegazione dei fascicoli del merito, come da precedente or