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Ordinanza — n. 9004/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax authority wins appeal; five-year statute of limitations applies even if taxpayer wasn't legally required to file.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9004/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the regional commission's decision that had annulled the tax assessment notice. The regional court had ruled the taxpayer was exempt from filing income tax returns because he was only a bare owner of property and earned only a documented salary. The Supreme Court reversed this, holding that the five-year limitation period for tax assessments applies whenever a tax return is omitted, regardless of whether the taxpayer was legally obligated to file one.

Regesto Legislator

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Art. 43 D.P.R. n. 600/1973; The five-year statute of limitations for tax assessments applies in all cases of omitted tax return presentation, even when the taxpayer was not legally required to file.

Parole chiave

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statute of limitations omitted tax return tax assessment notice bare ownership income tax filing dichiarazione dei redditi attestazione di salario calcolo del reddito da valido

Disposizioni normative citate

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Art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 43 del Dpr n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/11/2021, n. 37149
600 del 1973, non potrà che aversi, essendo stata omessa la dichiarazione dovuta, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata (Cass. 29/11/2021, n. 37149)”, Cass.
Cass. sez. V, 16.11.2022, n. 33834
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Biolo Giancarlo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to Gianfranco Magnabosco del Foro di Vicenza, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Molinetto n. 38 in Montecchio Maggiore (BO); -controricorrente - avverso la sentenza n. 688, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 18.3.2016 e pubblicata il 24.5.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef 2007 - Dichiarazione dei redditi - Omessa presentazione - Indagini bancarie -Termini di accertamento.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Biolo Giancarlo l’avviso di accertamento n. T6501TJ00368/2013, mediante il quale recuperava a tassazione, ai fini Irpef ed accessori, i redditi relativi all’anno 2007, con riferimento al quale il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’atto impositivo risultava fondato anche su indagini bancarie.

2. Giancarlo Biolo proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza contestando, tra l’altro, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, nonché di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, avendo conseguito proventi quale lavoratore dipendente che risultavano fedelmente documentati nel CUD. La CTP accoglieva parzialmente l’impugnativa, pronunciando nel merito.

3. Entrambe le parti spiegavano appello avverso la decisione di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La CTR riuniva i procedimenti e riteneva che l’Amministrazione finanziaria fosse effettivamente decaduta dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria quando aveva notificato l’atto impositivo, accoglieva pertanto le difese del contribuente ed annullava l’atto impositivo.

4. Avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, perché la norma riconosce all’Ente impositore il termine quinquennale per la notifica dell’accertamento tributario in ogni caso di omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se il contribuente non era tenuto a provvedervi.

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in cui è incorsa la CTR, per non avere dedicato alcuna analisi alle movimentazioni bancarie riscontrate sui conti correnti del contribuente, che comportavano l’obbligo per Biolo Giancarlo di presentare la dichiarazione dei redditi.

3. Con i suoi motivi di ricorso, in sintesi, l’Agenzia delle Entrate critica innanzitutto la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, il quale ha ritenuto l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria a causa della scadenza del termine quadriennale utile per notificare l’avviso di accertamento. Diversamente, nella prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, poiché il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine utile normativamente previsto per la notificazione dell’avviso di accertamento era quinquennale.

Essendo la notificazione intervenuta il 13.2.2013 (sent. CTR, p. IV), il termine era stato perciò rispettato. L’Amministrazione finanziaria censura inoltre l’omesso esame da parte del giudice del gravame del fatto decisivo costituito dalle indagini bancarie svolte nei confronti del contribuente, che hanno permesso di accertare versamenti ritenuti non giustificati per il rilevante importo di Euro 62.000,00, che comportavano l’insorgenza dell’obbligo di dichiarazione dei redditi da parte del controricorrente, che invece l’aveva omessa, con la conseguenza che il termine per la notificazione dell’avviso di accertamento rimane confermato che fosse quinquennale, ed è stato rispettato.

I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 3.1. La CTR rileva che il contribuente non era pieno proprietario di un appartamento e di due garage, che pure avevano formato oggetto dell’avviso di accertamento, essendo egli solo il nudo proprietario dei beni. In conseguenza, secondo il giudice dell’appello il contribuente, titolare di reddito da lavoro dipendente, non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha rilevato quindi il giudice del gravame che “l’analisi del merito delle operazioni contabili è ovviamente assorbita dalla pregiudiziale” (sent.

CTR, p. VI), espressioni non agevolmente comprensibili. 3.2. La decisione assunta dalla CTR non appare conforme a diritto. Il giudice dell’appello, infatti, anche a seguire il suo ragionamento, avrebbe dovuto esaminare gli esiti degli accertamenti bancari eseguiti nei confronti del contribuente, e valutare in che misura i versamenti riscontrati potessero eventualmente ritenersi non giustificati, discendendone l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ed il conseguente prolungamento a cinque anni del termine utile per la notificazione dell’avviso di accertamento. 3.3.

Non solo. La norma di cui al secondo comma dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, nella versione applicabile, prevede che “Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”. La disposizione è evidentemente volta a facilitare l’azione accertativa in ogni caso in cui la dichiarazione dei redditi sia stata omessa, e l’attività di verifica risulta pertanto più difficoltosa.

La norma consente pertanto di ritenere applicabile il termine quinquennale di accertamento in tutti i casi in cui la presentazione della dichiarazione dei redditi sia stata omessa, anche se la sua presentazione non era dovuta. Questa Corte regolatrice, del resto, ha già avuto occasione di specificare che “come pure chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 10/E del 14 maggio 2014 … qualora il contribuente, titolare di un CUD, abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto oltre che un reddito di lavoro dipendente anche altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non potrà che aversi, essendo stata omessa la dichiarazione dovuta, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata (Cass. 29/11/2021, n. 37149)”, Cass. sez.

V, 16.11.2022, n. 33834.

4. Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, p