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Decreto — n. 8968/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8968/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8968/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 18763/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA,in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro SISTEMI ELETTRONICI SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2646/15/2023 depositata il 22 marzo2023. Visto l’atto depositato il 14 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso avendo le parti aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/03/2025 Il P

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8968/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 18763/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA,in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro SISTEMI ELETTRONICI SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2646/15/2023 depositata il 22 marzo2023. Visto l’atto depositato il 14 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso avendo le parti aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/03/2025 Il P

Parole chiave

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arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario riduzione delle spese giudiziarie addebito di tasse differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 14 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso avendo le parti aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 18763/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA,in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro SISTEMI ELETTRONICI SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2646/15/2023 depositata il 22 marzo2023. Visto l’atto depositato il 14 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso avendo le parti aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/03/2025 Il P