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Decreto — n. 8966/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as plaintiff withdrew suit and settled the tax dispute with the Revenue Agency.

Numero d'incarto Decreto — n. 8966/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the plaintiff formally withdrew the lawsuit and confirmed a settlement. The plaintiff, Dusty SRL, had previously challenged a regional tax commission decision against the Italian Revenue Agency and its collection branch. The court ruled that since the parties reached a transaction, the litigation was resolved and no further judicial review was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party withdraws an appeal after settling the dispute, the court extinguishes the proceedings and compensates costs.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal settlement transaction Cassation procedure extinction of judgment cost compensation arretrati d'imposta contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 16 gennaio 2025con il quale la ricorrenteharinunciato al ricorso dichiarando di aver transatto la controversia con le parti controricorrenti; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 16 gennaio 2025con il quale la ricorrenteharinunciato al ricorso dichiarando di aver transatto la controversia con le parti controricorrenti; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 25883/2021proposto da: DUSTY SRL,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv . Sergio Antonio Maria Cacopardo; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Debora Maria Pettinato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata Catania, n . 6314/13/2021depositata il 2 luglio 202 1 .

Visto l’atto depositato il 16 gennaio 2025con il quale la ricorrenteharinunciato al ricorso dichiarando di aver transatto la controversia con le parti controricorrenti; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/03/2025 Il