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Decreto — n. 8956/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8956/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8956/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 19764/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro EISENMANN ITALIA SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, n. 665/14/2024 depositata il 29 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo conciliativo con la controparte; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 26/03/2025 Il Pre

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8956/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 19764/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro EISENMANN ITALIA SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, n. 665/14/2024 depositata il 29 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo conciliativo con la controparte; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 26/03/2025 Il Pre

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo conciliativo con la controparte; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 19764/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro EISENMANN ITALIA SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, n. 665/14/2024 depositata il 29 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo conciliativo con la controparte; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 26/03/2025 Il Pre