Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing the Municipality of Roseto degli Abruzzi, did not act within the deadline, while the respondent, Camping Nino, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed renounced and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19977/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, elettivamente domiciliato in FRANCAVILLA AL MARE PIAZZA IV NOVEMBRE 21 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE MONTE MANUEL (DMNMNL64A01D763F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro S.A.S. CAMPING NINO DI CORRADETTI NICOLA C., elettivamente domiciliatain ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANNA (RSSNNA69L67A345Q) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMERINI FRANCESCO (CMRFNC64D03A345F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.141/2024depositata il 26/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 10.2.2025;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 27