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Ordinanza — n. 8906/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling SSN contributions generally follow the ten-year prescription rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8906/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding prescription periods. The agency argued that the five-year prescription rule applied to National Health Service contributions was incorrect, while the lower court had accepted this shorter term. The court clarified that the ten-year rule is the standard for state revenues unless specific laws reduce it, noting that the five-year term for SSN contributions only applies to years after 1995 if no interruption occurred prior to that date.

Regesto Legislator

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Art. 2946 cod. civ.; Art. 3, comma 9, lett. b), legge 335/1995: The general prescription period for state revenues is ten years, with the five-year term for National Health Service contributions applying only to contributions from years following 1995 where no prior interruption occurred.

Parole chiave

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prescription period state revenues National Health Service tax collection administrative interruption Cassation appeal tax liability imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 cod. civ.
civ.,l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., “per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito da contributi per il servizio sanitario nazionale sia soggetto al termine di prescrizione quinquennale, e non a quello decennale, come invece è” (ric., p.
Art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335
Anche in materia di Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale vi è norma specifica, l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la prescrizione quinquennale per “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
art. 2946 cod. civ
civ.,l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., “per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito da contributi per il servizio sanitario nazionale sia soggetto al termine di prescrizione quinquennale, e non a quello decennale, come invece è” (ric., p.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 17.11.2016, n. 23397
Cass. SU 17.11.2016, n. 23397).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Cipolla Filomena; -intimata - avverso la sentenza n. 459, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 29.9.2021, e pubblicata il 5.10.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Cipolla Filomena, l’intimazione di pagamento n. 0532 2017 9000573113, avente ad oggetto cartelle esattoriali con le quali veniva richiesto quanto O GGETTO :Irpef 1993-1995 - Intimazione di pagamento - Contributo per il servizio sanitario nazionale -Termine di prescrizione. dovuto a titolo di Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e di crediti erariali.

2. La contribuente impugnava l’ingiunzione, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, che riteneva fondate le difese proposte, per essere decorsa la prescrizione quinquennale in relazione a quanto preteso in relazione al Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e per le sanzioni, mentre lo rigettava con riferimento ai crediti erariali (Irpef ed Imposta di Registro), in ordine ai quali doveva applicarsi la prescrizione decennale.

3. Avverso la decisione conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, e proponeva appello incidentale la contribuente. La CTR confermava la decisione relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali, non maturata, e quella quinquennale del Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle sanzioni, maturata, e pertanto rigettava sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.

4. L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dal giudice del gravame, per la parte in cui era rimasta soccombente, affidandosi ad un motivo di impugnazione. La contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello, mediante PEC consegnata il 4.4.2022, ma non ha proposto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., “per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito da contributi per il servizio sanitario nazionale sia soggetto al termine di prescrizione quinquennale, e non a quello decennale, come invece è” (ric., p. 4).

2. Occorre preliminarmente chiarire come risulti allegato, nel presente giudizio, che l’Amministrazione finanziaria ha notificato alla contribuente un atto interruttivo della prescrizione, costituito da un preavviso di fermo amministrativo (7.11.2009). La CTR ha correttamente ritenuto che la prescrizione dei tributi erariali sia decennale, mentre quella delle sanzioni è quinquennale. 2.1. In relazione al Contributo per il SSN, però, il giudice del gravame, dopo aver correttamente osservato che “in mancanza di norme specifiche che prevedano termini prescrizionali più brevi, i termini di prescrizione delle entrate erariali sia quello ordinario decennale”, ha poi apoditticamente affermato che “per quel che riguarda il termine di prescrizione del contributo per il servizio sanitario nazionale, è condivisibile la statuizione resa dal primo Giudice che ne individua il termine prescrizionale in quello quinquennale” (sent. CTR, p. 3 s.).

3. Invero tutti i tributi sono soggetti al termine di prescrizione decennale a meno che non sia previsto diversamente dalla legge che in taluni casi li ha ridotti con riferimento, ad esempio, ai tributi locali (cinque anni) ed alla c.d. Tassa automobilistica (tre anni). Anche in materia di Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale vi è norma specifica, l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la prescrizione quinquennale per “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Il termine di prescrizione, prima decennale, è divenuto quinquennale a far data dal 1° gennaio 1996, ma il successivo comma 10 dell’art. 3 citato ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente (cfr. Cass. SU 17.11.2016, n. 23397). Nel caso di specie, essendo riferite le evasioni contributive agli anni 1993, 1994, 1995 e 2002, quest’ultima annualità è soggetta al termine quinquennale, mentre per le annualità precedenti il giudice di merito dovrà accertare se fossero già stati notificati atti interruttivi della prescrizione o procedure di recupero, ai fini della salvezza della precedente disciplina.

4. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, che procederà a nuovo esame e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassa la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provved