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Ordinanza — n. 8866/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8866/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8866/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18544/2022 R.G. proposto da : SAMAGAS SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELO EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE CASTALDO STUDIO LEGALE CASTALDO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato MERONE GIUDITTA (MRNGTT74L70F839T); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 36 D.lgs. 546/1992, artt. 100 c.p, art. 390 c.p, art. 35 comma 6 d.lgs. n. 149/2022, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 8866/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Va rammentato che «In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito illiquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza dellasocietà sul piano sostanziale e processuale » (ultimamente, Cass. n. 18310 del 2023; ma già, Cass. n. 36892 del 2022).

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta regimi doganali ricupero di diritti doganali ripristino dei dazi doganali trasferimento dell'imposta trasformazione sotto controllo doganale

Disposizioni normative citate

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art. 36 D.lgs. 546/1992
CONSIDERATO CHE La ricorrente ha proposto i seguenti motivi: 1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.lgs. 546/1992 (vizio di motivazione) e in subordine violazione degli artt.
artt. 100 c.p
546/1992 (vizio di motivazione) e in subordine violazione degli artt. 100 c.p.c.
art. 390 c.p
A seguito della riforma dell’art. 390 c.p.c., di cui al d.lgs.
art. 35 comma 6 d.lgs. n. 149/2022
art. 35 comma 6 d.lgs. n. 149/2022 ), la rinunzia si perfeziona con il deposito in cancelleria di cui è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, come risulta sia avvenuto in questo caso.
art. 391 c.p
Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18544/2022 R.G. proposto da : SAMAGAS SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELO EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE CASTALDO STUDIO LEGALE CASTALDO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato MERONE GIUDITTA (MRNGTT74L70F839T); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 431/2022 depositata il 12/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE La Samagas s.p.a. (oggi in liquidazione, di seguito la società) impugnava un avviso di pagamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), proveniente dall’Ufficio delle Dogane di Napoli (di seguito, l’ufficio) per l’accisa dovuta per l’ipotizzato dirottamento di gpl da uso domestico a uso autotrazione. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP)di Napoli che annullava l’atto impugnato.

La Commissione Tributaria Regionale ( CTR ) della Campania rigettava l’appello erariale. L’ADM proponeva ricorso per cassazione che questa Corte, con sentenza n. 18351 /2019, accoglieva , cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la CTR della Campania, con la sentenza n. 431/01/2022, accoglieva l ’appello dell’ADM. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata a settemotivi. Ha resistito con controricorso l’ADM. CONSIDERATO CHE La ricorrente ha proposto i seguenti motivi: 1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.lgs. 546/1992 (vizio di motivazione) e in subordine violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla eccepita inammissibilità dell’appello; 2)Violazione e falsa applicazione dell’art.63 D.lgs. 546/1992 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio delle violazioni di diritto dell’UE e, in subordine, violazione degli artt.12, comma 7 L.212/2000, 19, D.lgs. 504/1995, e 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: illegittima statuizione di inammissibilità delle eccezioni sulla violazione al diritto al contraddittorio preventivo; 3)Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.391-bis e 295 c.p.c., nonché del principio del giusto processo; 4)Violazione e falsa applicazione dell’art.7, L. 212/2000; 5)Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., 445, 8 L. 67/1998, 445, comma 1-bis, e 36, comma 2, D.lgs. 546/1992: il preteso valore indiziario del patteggiamento, da solo, non travolge la presunzione sancita dall’art.8, comma 36 L.67/1988. 6)Violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex art.2697 c.c. e 112c.p.c: omessa pronuncia sulla eccepita mancanza di prova della corrispondenza del petitum penale con il petitumtributario e sulla eccepita violazione del divieto di bis in idem in tema di sanzioni; 7)Violazione dell’art.8, comma 36, L. 67/1988 e violazione art.7 D.L. 269/2003, in relazione agli artt.2, comma 2, e 9 D.lgs. 472/1997:

Omessa pronuncia in relazione alla eccepita mancanza di prova della presunta compartecipazione alla frode della Samagas e in subordine violazione del principio affermato dalla CGUE, secondo il quale l’ufficio ha l’onere di provare la consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode. In data 7.2.2025 è stata depositata telematicamente istanza di rinunzia al ricorso da parte di Antonio Mariniello, quale ex rappresentante della Samagas srl, e di Gianfranco Bellisario, quale ex liquidatore della società, i quali hanno altresì rappresentato che la Samagas srl in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.5.2024.

Va rammentato che «In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito illiquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza dellasocietà sul piano sostanziale e processuale » (ultimamente, Cass. n. 18310 del 2023; ma già, Cass. n. 36892 del 2022).

A seguito della riforma dell’art. 390 c.p.c., di cui al d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla l. n. 197/2022, applicabile anche ai giudizi in corso (v. art. 35 comma 6 d.lgs. n. 149/2022 ), la rinunzia si perfeziona con il deposito in cancelleria di cui è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, come risulta sia avvenuto in questo caso. Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la compensazione considerata la natura della lite e l’andamento del giudizio.

Non vi è da provvedere sul cd. “doppio contributo” poiché l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1 comma 17 della l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ad es., Cass. n. 23175 del 2015, Cass.n. 34025 del 2023;

Cass.