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Decreto — n. 8840/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 8840/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on an administrative act. The plaintiff argued for the continuation of proceedings, but the court found that the case had automatically terminated under specific statutory provisions regarding the reduction of litigation times. Consequently, the court ruled that the process is closed and any advanced costs remain with the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of cases for the reduction of litigation times, unless parties request a hearing.

Parole chiave

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process extinguishment automatic termination litigation times reduction administrative act costs allocation tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, commi 186 e segg., legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16118/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ALOIA FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINEIS LUCA avversoSENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.210/ 05/ 2020 depositata il 11/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 27/03/2025 Il