Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings against the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was definitively resolved under the new procedural law, noting the absence of any formal objection to the extinction. Consequently, the appeal was rejected as the underlying dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a lawsuit is extinguished by operation of law without a formal objection, the proceedings terminate automatically and the opposing party's appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24433/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FERRANTE ACCESSORI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MERONE GIUDITTA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.1658/ 08/ 2021 depositata il 24/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 27/03/2025