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Decreto — n. 8836/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 8836/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, leading to the automatic termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax dispute procedure extinguishes automatically if the parties do not request the simplified settlement within the prescribed term, terminating the case without a merits judgment.

Parole chiave

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tax dispute extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure D.L. 119/2018 procedural termination tax authority appeal Corte di Cassazione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
LAZIO n.925/ 10/ 2018 depositata il 14/02/2018, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26571/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO contro PERUGINI MAURO, PASSAMONTI MARIA CRISTINA, PERUGINI GIANLUCA(quali eredi di PERUGINI FULVIO), rappresentati e difesi dall’avvocato PUOTI GIOVANNI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.925/ 10/ 2018 depositata il 14/02/2018, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 27/03