Civil procedure dismissed: lawsuit against tax authority dismissed due to extinction of proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinct, dismissing the taxpayer's appeal against the tax agency's administrative act. The lower court had already determined that the process terminated automatically because the tax authority's list of extinguished judgments was published, satisfying the statutory requirements for extinction. Consequently, the court upheld the dismissal, ruling that the procedural extinction took precedence over the substantive dispute regarding the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The publication of the list of extinguished judgments by the tax authority automatically terminates the civil proceedings, barring further claims unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8424/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GRONDANA FRANCA, rappresentatae difesa dagli avvocati MASTINO MARIA GRAZIA, CRAMAROSSA FABIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTEn.897/06/2019 depositata il 21/08/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 26/03/2025