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Decreto — n. 8813/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinct due to lack of opposition to tax authority's declaration of extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 8813/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinct following the tax authority's notification of the case's termination under specific legislative provisions. The plaintiff, Manera Si Ve SRL, had not filed a timely request to fix a hearing date as permitted by law. Consequently, the court ruled that the procedural extinction stands and the costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is deemed extinct if the opposing party does not request the fixing of a hearing within the prescribed time limits following the declaration of extinction.

Parole chiave

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process extinction tax authority declaration failure to request hearing procedural termination costs allocation procedura accelerata abbandono del procedimento amministrazione speciale del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5919/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro MANERA SI VE SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato GARDIN MARCO unitamente all'avvocato CARINCI ANDREA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 852/ 06/ 2019 depositata il 04/07/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/03/2025 Il P