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Decreto — n. 8776/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8776/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8776/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19380/2024 R.G. proposto da : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati TORCHIA LUISA (TRCLSU57D55C352N), TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), ALBISINNI FRANCESCO GIOVANNI (LBSFNC82E12H501W) -ricorrente- contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A., elettivamente domiciliata in LA SPEZIA VIALE ITALIA, 381, presso lo studio dell’avvocato CARDOSI ALESSANDRO (CRDLSN69R08E463M) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CHIAVARI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.122/2024depositata il 16/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 6.2.2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8776/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati TORCHIA LUISA (TRCLSU57D55C352N), TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), ALBISINNI FRANCESCO GIOVANNI (LBSFNC82E12H501W) -ricorrente- contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A., elettivamente domiciliata in LA SPEZIA VIALE ITALIA, 381, presso lo studio dell’avvocato CARDOSI ALESSANDRO (CRDLSN69R08E463M) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CHIAVARI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.122/2024depositata il 16/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 6.2.2025;

Parole chiave

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rinuncia al reddito condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale rinuncia all'eredità recupero dei costi revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19380/2024 R.G. proposto da : AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati TORCHIA LUISA (TRCLSU57D55C352N), TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), ALBISINNI FRANCESCO GIOVANNI (LBSFNC82E12H501W) -ricorrente- contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A., elettivamente domiciliata in LA SPEZIA VIALE ITALIA, 381, presso lo studio dell’avvocato CARDOSI ALESSANDRO (CRDLSN69R08E463M) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CHIAVARI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.122/2024depositata il 16/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 6.2.2025;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in