Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's decision based on new legislative provisions. The Agency of Revenue argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under Article 1 of Law No. 197/2022. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the party who advanced the costs responsible for them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the designated list for the reduction of time limits for the declaration of extinction of proceedings automatically extinguishes the litigation, subject to the party advancing costs bearing the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8665/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ILLVA SARONNO SPA, (in persona del legale rappresentante MARZORATI ALDINO) rappresentata e difesa dall’avvocato GIONTELLA MARCO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 5121/ 18/ 2018 depositata il 23/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/01/2025 Il