Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by automatic declaration of tax debt extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic declaration of tax debt extinction under the new legislative framework. The lower court found that the insertion of the case into the official list of extinguished judgments, pursuant to the relevant law, confirmed the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the litigation process terminated automatically, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic declaration of tax debt extinction under the new law extinguishes the civil procedure without the need for a specific judicial ruling, unless parties request a hearing.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16197/2022 R.G. proposto da : GIACCHERO S.A.S. DI TRUBBIA CALOGERO, STILLA VALERIA, rappresentati e difesi dall’avvocato PICCOLO GIANNI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIR PROV PAVIA, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.4585/16/ 2021 depositata il 21/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 24/03/2025