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Ordinanza Interlocutoria — n. 8734/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to First President pending ruling on criminal acquittal's effect as res judicata in tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8734/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Second Instance Tax Court's decision, ordering a remittal to the First President. The taxpayer argued that a prior criminal acquittal establishing the non-existence of the facts should constitute res judicata under the relevant judicial code provisions. However, the Court noted that this specific issue of the criminal acquittal's binding effect had already been addressed in a recent interlocutory order, which remitted the matter to the First President for a determination on whether the case should be assigned to a Section for Unanimous Ruling on a point of general importance.

Regesto Legislator

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Art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000; Art. 119 T.U. G.T. n. 175/2024: A prior criminal acquittal declaring the non-existence of facts does not automatically constitute res judicata in subsequent tax proceedings, requiring a specific determination by the First President on the assignment of the case to a Section for Unanimous Ruling.

Parole chiave

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res judicata criminal acquittal tax dispute binding effect Section Unanimous Ruling judicial code provisions remittal to First President diritto dello sport associazione difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000
con due motivi di ricorso illustrati da memoria; -l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso; Considerato che: - va in primo luogo presa in esame l’istanza formulata in memoria dalla contribuente con la quale si invoca l’applicazione del giudicato ex art. 21 bis d.lgs.
Art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria, d. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
74 del 2000 (ora trasposto anche nell'art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria, d.
Art. 374, secondo comma, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714, sez. tributaria
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 774/2024 R.G. proposto da SPAZIO FITNESS CLUB S.S.D. A R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti dall’avv. Filippo Sciuto (PEC: ) e dall’avv. Raffaele Caso , (PEC: ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ) -controricorrente – Oggetto: ASD – requisiti regime agevolato Cons. Est. Roberto Succio per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3597/12/2022 depositata in data 21/09/2022;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/01/2025 dal Consigliere Roberto Succio e riconvocato il Collegio in data 21/03/2025; Rilevato che: - la ricorrente riceveva e impugnava gli avvisi di accertamento con il quale l’Ufficio in un atto riprendeva le maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base del disconoscimento della società sportiva dilettantistica; nell’altro atto accertava, l’infedele dichiarazione e la mancata effettuazione di ritenute; - la CTP accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli atti impugnati , compensando le spese di giudizio; appellava l’Agenzia delle Entrate; -con la sentenza qui impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorre a questa Corte la SPAZIO FITNESS CLUB S.S.D.

A R.L. con due motivi di ricorso illustrati da memoria; -l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso; Considerato che: - va in primo luogo presa in esame l’istanza formulata in memoria dalla contribuente con la quale si invoca l’applicazione del giudicato ex art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000 (ora trasposto anche nell'art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria, d. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, peraltro vigente dal 1° gennaio 2026) alla luce della pronuncia resa nel giudizio penale con la quale l’imputato in quel giudizio, vertente sugli stessi fatti materiali oggetto della presente controversia, è stato assolto – come si legge nel dispositivo che pure rimanda quanto alla disposizione processuale applicata all’art. 530 c.2 c.p.c.

–in quanto “il fatto non sussiste”; Cons. Est. Roberto Succio - la questione della rilevanza di tale giudicato ha recentemente formato oggetto dell’ordinanza interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714 di questa Corte, sez. tributaria, con la quale si è disposta ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la remissione degli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza; - pertanto, in attesa di quel pronunciamento sul punto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. rinvia a n