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Ordinanza Interlocutoria — n. 8730/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT refund appeal by a dissolved entity, remanding case pending Supreme Court ruling on procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8730/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the organizing committee had been dissolved nearly twenty years prior to the lawsuit. The committee, originally formed solely to host a single congress in 2001, ceased to exist before the initial VAT refund claim and subsequent litigation began. Consequently, the court found the entity lacked standing to sue, ruling that the right to sue extinguished with the committee's dissolution.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 41 c.c.; Art. 63 d.lgs. 546/1992: A legal entity dissolved before the filing of a lawsuit lacks standing to initiate proceedings or resume them, rendering such actions inadmissible.

Parole chiave

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dissolved entity standing VAT refund claim procedural admissibility tax litigation resumption legal personality extinction sottrazione dell'iva rimborso dell'IVA detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.
546/1992 perché proposto da soggetto collettivo (il Comitato organizzatore del XLVI congresso nazionale ordine ingegneri), già estinto prima dell’introduzione del giudizio primo grado (in relazione all’art. 360 n.
Art. 41 c.c.
Alla data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (9 aprile 2009), il Comitato, dunque, era privo di capacità processuale ex art. 41, comma 2, cod.
Art. 63 d.lgs. 546/1992
Inammissibilità del ricorso in riassunzione ex art. 63 d.lgs. 546/1992 perché proposto da soggetto collettivo (il Comitato organizzatore del XLVI congresso nazionale ordine ingegneri), già estinto prima dell’introduzione del giudizio primo grado (in relazione all’art.
Art. 30 co. 2 d.P.R. 633/1972
6, richiesta di rimborso IVA relativa all’anno 2001 per un ammontare pari ad € 17.169,00 ai sensi dell’art. 30, co.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1.
art. 4 d.P.R. 633/1972
Successivamente, in sede di controllo della suddetta istanza, emergeva che il medesimo rimborso non era spettante per carenza dei presupposti previsti dall’art. 4 d.P.R.
art. 63 d.lgs. 546/1992
Inammissibilità del ricorso in riassunzione ex art. 63 d.lgs. 546/1992 perché proposto da soggetto collettivo (il Comitato organizzatore del XLVI congresso nazionale ordine ingegneri), già estinto prima dell’introduzione del giudizio primo grado (in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 17925 del 2024 della terza sezione civile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17052/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro COMITATO ORGANIZZATORE DEL XLVI CONGRESSO NAZIONALE ORDINE INGEGNERI; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3202/2021 , depositata l’ 8 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. RITENUTO CHE 1. – In data 6 febbraio 2002 il Comitato Organizzatore del XLVI Congresso Nazionale Ordine Ingegneri presentava, con Mod. “VR” n. 6, richiesta di rimborso IVA relativa all’anno 2001 per un ammontare pari ad € 17.169,00 ai sensi dell’art. 30, co. 2, d.P.R. 633/1972 per cessazione di attività. In data 6 giugno 2006 l’Ufficio procedeva al rimborso del minore importo di € 15.159,00, ritenendo la somma di € 2.010,00 non rimborsabile perché ad operazioni non inerenti.

Successivamente, in sede di controllo della suddetta istanza, emergeva che il medesimo rimborso non era spettante per carenza dei presupposti previsti dall’art. 4 d.P.R. 633/1972 in quanto il comitato era stato costituito il 1 marzo 2001 al solo scopo di organizzare un unico convegno, di cui aveva preso anche il nome, per poi cessare il 31 dicembre 2001 e, pertanto, non aveva svolto alcuna attività di impresa, imprescindibile presupposto del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e quindi, del relativo rimborso. Di conseguenza, con avviso di accertamento n. RJT060100701/2008, relativo ad IVA 2001, notificato il 20 dicembre 2008, l’Ufficio, ai sensi dell’art. 54, co. 4, d.P.R. 633/1972, procedeva al recupero della somma di € 26.396,11 a titolo di IVA non detraibile, e di € 3.631,18 a titolodi interessi, Con ricorso proposto il 9 aprile 2009, Giuseppe Di Natale , in qualità di legale rappresentante del Comitato organizzatore, impugnava il predetto atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, chiedendone l’annullamento.

L’Ufficio si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 181/01/2011 depositata il 31marzo 2011, l’adita Commissione tributaria provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso ritenendo che il Comitato costituisce una società di fatto che ha posto in essere attività economiche,sia pure finalizzate allo svolgimento del congresso degli ingegneri. Avverso la sentenza ha interposto appello l’Ufficio. Il Comitato appellato, benché ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 1237/17/16, depositata in data 4aprile 2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. L’intimato non si è difeso. Con ordinanza n. 15319, pubblicata il 12giugno 2018, la Suprema Corte accoglieva, nei limiti di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassava la sentenza della Commissione tributaria regionale n. n. 1237/17/16 e rinviava la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 2. – Con ricorso notificato l’8 ottobre 2019, il Comitato ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 546/92, sostenendo di essere titolare del diritto alla detrazione dell’IVA comunque assolta e di avere il diritto al rimborso dell’imposta disconosciuto dall’Ufficio.

L’Ufficio si è costituito nel giudizio. Con sentenza n. 3202/2021, depositata in data 8 aprile 2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha confermato la sentenza n. 1237/17/2016. 3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1. – Con il primo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75, comma 3, 81, e 112 cod. proc. civ. e dell’art.41 cod. civ.

Inammissibilità del ricorso in riassunzione ex art. 63 d.lgs. 546/1992 perché proposto da soggetto collettivo (il Comitato organizzatore del XLVI congresso nazionale ordine ingegneri), già estinto prima dell’introduzione del giudizio primo grado (in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ.). Nella fattispecie è pacifico che il Comitato ricorrente in riassunzione era stato costituito per un unico evento (l’organizzazione del XLVI congresso degli ingegneri nel marzo 2001), tenutosi il quale il medesimo Comitato è stato sciolto. Infatti, la richiesta di rimborso IVA relativa all’anno 2001, per un ammontare pari ad € 17.169,00, è stata proposta ai sensi dell’art. 30, co. 2, d.P.R. 633/1972 per cessazione di attività.

Alla data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (9 aprile 2009), il Comitato, dunque, era privo di capacità processuale ex art. 41, comma 2, cod. civ. perchè non più esistente. Anche il ricorso in riassunzione ex art. 63 d.lgs. 546/1992 risulta essere stato proposto per il soggetto collettivo, benché sciolto da quasi venti anni, con indicazione della P. IVA del comitato estinto. Stante il difetto di legittimazione processuale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il ricorso in riassunzione ex art. 63 d.lgs. 546/1992 era manifestamente inammissibile. 2.

– A seguito di ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024 della terza sezione civile è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa al potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficioo su impulso di partela questione pregiudiziale di rito – nella specie relativa alla stessa presentazione dell’originario ricorso - non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, e in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa. Rilevato che la decisione delle Sezioni Unite può avere rilievo nella controversia in oggetto, si dispone il rinvio del presente giudizio a nuovo ruoloin attesa della pronuncia.

P.Q.M La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo