Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Tuscany Regional Customs Tribunal's decision extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for judgment within the statutory period. The appellant, Stanleybet Malta Limited, did not request a ruling on the appeal after the 40-day deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the case and order the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10536/2022 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliato in ROMA VINCENZO BELLINI N. 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA (TRRNNL64D44H501M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARO FABIO (FRRFBA71S12F839X), JACCHIA ROBERTO A. (JCCRRT46L22D969T), AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Toscana n.1268/2021 depositata il 02/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così